Ordinanza n. 114 del 1962
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ORDINANZA N. 114

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, secondo capoverso, del decreto ministeriale 26 marzo 1945, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosso con l'ordinanza 27 luglio 1961 del Pretore di Noto nel procedimento penale a carico di Fede Salvatore e Conigliaro Alberto, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

che l'ordinanza suddetta ha proposto la questione di legittimità del D. M. 26 marzo 1945, contenente norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni per l'analisi delle farine e del grano, sotto il profilo che l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale, da esso previsto per impugnare i risultati delle analisi, é in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale assicura anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e con l'art. 3 della Costituzione, il quale parifica gli abbienti e i non abbienti davanti alla legge;

Considerato che con il predetto D. M. 26 marzo 1945 si sono approvate le norme obbligatorie predisposte dall'Istituto superiore di sanità per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine e del grano;

che trattasi, quindi, di un atto di natura amministrativa emesso in sede di controllo governativo e non di un atto avente forza di legge;

che per l'art. 134 della Costituzione soltanto gli atti aventi forza di legge sono soggetti al sindacato di questa Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. M. 26 marzo 1945 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza 27 luglio 1961 del Pretore di Noto.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 dicembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.