ORDINANZA N. 114
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, secondo capoverso, del decreto ministeriale 26 marzo 1945, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosso con l'ordinanza 27 luglio 1961 del Pretore di Noto nel procedimento penale a carico di Fede Salvatore e Conigliaro Alberto, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
che l'ordinanza suddetta ha proposto la questione di legittimità del D. M. 26 marzo 1945, contenente norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni per l'analisi delle farine e del grano, sotto il profilo che l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale, da esso previsto per impugnare i risultati delle analisi, é in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale assicura anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e con l'art. 3 della Costituzione, il quale parifica gli abbienti e i non abbienti davanti alla legge;
Considerato che con il predetto D. M. 26 marzo 1945 si sono approvate le norme obbligatorie predisposte dall'Istituto superiore di sanità per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine e del grano;
che trattasi, quindi, di un atto di natura amministrativa emesso in sede di controllo governativo e non di un atto avente forza di legge;
che per l'art. 134 della Costituzione soltanto gli atti aventi forza di legge sono soggetti al sindacato di questa Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. M. 26 marzo 1945 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza 27 luglio 1961 del Pretore di Noto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 dicembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.