ORDINANZA N. 103
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Bevilacqua Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;
2) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nei procedimento civile promosso da Cacitti Mario contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;
3) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedi mento civile promosso da Borean Tiziano contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;
4) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Cecconi Vittorino contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;
5) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Pestrin Vittorio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;
6) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Nonis Maria contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che con le ordinanze suddette é stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dai limiti della delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.