Ordinanza n. 98 del 1962
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ORDINANZA N. 98

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, modificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Barbaglia Natale, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1961 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Mutti Margherita, iscritta al n. 219 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti private e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre sono state comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;

che innanzi a questa Corte si é costituito, nel primo giudizio Barbaglia Natale, mentre in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, con le due indicate ordinanze, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 3 e 41 della Costituzione, delle norme sul vincolo e sull'ammasso del risone contenute nel D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, modificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, e, precisamente, con la prima ordinanza, delle norme contenute negli artt. 1, 2, 15, 19 e 20, e, con la seconda ordinanza, di quelle contenute negli artt. 1, 3 e 19;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15, 19 e 20 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 e di tutte le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo così come ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone;

che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la questione nuovamente sottoposta alla Corte é da dichiarare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina il rinvio degli atti al Pretore di Novara.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.