ORDINANZA N. 82
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio 1961 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Rovai Vanda Luisa e De Stefani Carlo, iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 22 luglio 1961 dal Pretore di Mesagne nel procedimento penale a carico di Rubino Vincenza e Franco Paolino, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 29 settembre 1961 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Mingolla Emanuela e Pagliara Giuseppe, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961;
4) ordinanza emessa l'11 novembre 1961 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Ignazio Marta e Valente Antonio, iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.
Visti l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni prodotte per Vanda Rovai, nel procedimento di cui all'ordinanza n. 137 del 1961; Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione; Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che, pertanto, non é il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.