ORDINANZA N. 80
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del Codice penale, promosso, con ordinanza emessa fuori udienza l'8 novembre 1961, dal Pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico di Grazi Renato, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962. Ritenuto che Grazi Renato fu rinviato a giudizio, in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 656 del Codice penale, avendo fatto affiggere in Lucignano (Arezzo), nel giugno 1960, un manifesto contenente notizie considerate tendenziose ed atte a turbare l'ordine pubblico;
che il Pretore, con la citata ordinanza dell'8 novembre 1961, sollevò, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del Codice penale, osservando a tal riguardo, che esso, in quanto vieta, a tutela dell'ordine pubblico, "manifestazioni di pensiero false o esagerate, perché obiettivamente non conformi a realtà" oppure "tendenziose, e cioè conformi a realtà, ma pubblicate o diffuse a scopo disfattista ed in guisa da destare pubblico allarme", si risolve in un limite posto dal legislatore ordinario all'esplicazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto che é invece garantito all'individuo, senza limitazione di ordine funzionale ed in via assoluta, dall'articolo 21 della Costituzione;
che, dopo la sospensione del giudizio principale, l'ordinanza venne regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1962, n. 18;
che la parte privata non si é costituita, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 2 dicembre 1961, nel quale chiede che sia dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale; Considerato che, con sentenza dell'8-16 marzo 1962, n. 19, questa Corte ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né é stata dedotta, ragione alcuna la quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che possa, comunque, indurre a discostarsene;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza sopra indicata, ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Arezzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.