ORDINANZA N. 74
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1961 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Fregoli Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Enrico Ciantelli, per Fregoli Eleonora, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma. Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 20 aprile 1961, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto di espropriazione del 27 dicembre 1952 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1953, n. 17), emesso nei confronti di Bernardino Petrocchi, deceduto il 21 maggio 1951 e, in concreto, nei confronti dell'erede legittimo dottor Giulio Petrocchi, in quanto, secondo l'assunto dell'attrice signora Eleonora Fregoli, usufruttuaria pro-quota quale coniuge superstite, nel piano di espropriazione, intestato al defunto, sarebbero state comprese zone di terreno a lui non appartenenti al 15 novembre 1949; che il Tribunale, ritenuta la legittimazione ad agire della predetta signora Fregoli, ha osservato che "dalla documentazione di causa sembra aversi la prova - conformemente alla tesi sostenuta dalla signora Fregoli - che la quota di scorporo era stata determinata in misura superiore al dovuto, per essere stati erroneamente calcolati, come facenti parte della proprietà del sig. Bernardino Petrocchi, anche i terreni rappresentati dai mappali 29-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 del foglio 69 e dai mappali 42 e 123 del foglio 70 del catasto di Massa Marittima, che, invece, appartenevano ad altri";
che l'ordinanza é stata ritualmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232;
che, in questa sede, per la signora Fregoli, si sono costituiti gli avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, depositando le deduzioni il 28 settembre 1961 e una memoria il 24 maggio 1962, concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del predetto decreto di scorporo;
che, in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale si sono costituiti gli avvocati prof. Guido Astuti e Giovanni Galloni, depositando le deduzioni il 6 ottobre 1961, e concludendo perché sia dichiarata la costituzionalità del decreto di espropriazione: Considerato che, per quanto attiene ai presupposti di fatto, contestati dall'Ente Maremma, sui quali si fonda la difesa della signora Fregoli per sostenere la illegittimità del decreto di scorporo, il giudizio del Tribunale, espresso in forma dubitativa e privo di congrua motivazione, non offre elementi sufficienti per decidere, in questa sede, la questione nei termini nei quali é stata proposta;
che, pertanto, é necessario che il Tribunale, tenuto conto dei documenti gia esibiti dalle parti, dei documenti che potranno essere ulteriormente acquisiti agli atti, compresi quelli relativi al reclamo proposto dagli interessati per ottenere la rettificazione del piano di esproprio, accerti se i mappali del vecchio catasto, indicati dalla parte privata, corrispondono, in tutto o in parte, a quelli del nuovo catasto, dei quali, secondo si assume, si sarebbe tenuto conto nella formazione del piano; ed accerti, altresì, se le zone di terreno relative alle mappe sopra indicate, non appartenevano al compendio patrimoniale di Bernardino Petrocchi alla data del 15 novembre 1949;
che, pertanto, occorre restituire gli atti allo stesso Tribunale di Grosseto;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1962.