ORDINANZA N. 61
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, promossi con le ordinanze 26 ottobre 1960 del Tribunale di Torino nei procedimenti civili tra Gallo Nerina, Marro Fernanda, Farinatti Pia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai numeri 14, 15 e 16 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961;
nonché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli artt. 70 e segg. della Costituzione, promosso con l'ordinanza 19 maggio 1961 della Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile tra Jori Attilio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961. Ritenuto che con le deduzioni, depositate in cancelleria il 7 aprile 1961, si sono costituite le parti Gallo Nerina, Marro Fernanda e Farinatti Pia e che non si é costituita la parte Jori Attilio;
che si é anche costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le deduzioni depositate il 6 aprile 1961, nei confronti delle parti Gallo, Marro e Farinatti, ed il 19 settembre 1961 nei confronti della parte Jori;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le deduzioni depositate il 16 febbraio 1961 nei confronti delle parti Gallo, Marro e Farinatti ed il 20 luglio 1961 nei confronti della parte Jori; Considerato che con le ordinanze 26 ottobre 1960 é stata proposta la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché il suo contenuto eccede i limiti della delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che con l'ordinanza 19 maggio 1961 é stata promossa identica questione di legittimità costituzionale per l'intero articolo 15 del predetto D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con riferimento agli artt. 70 e segg. della Costituzione;
che questa Corte, con la sentenza n. 75 del 21 dicembre 1961, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma. della legge 11 marzo 1953. n. 87):
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1962.