SENTENZA N. 56
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 gennaio 1962 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito della circolare n. 2864 diramata il 1 settembre 1961 dall'Assessore per i lavori pubblici della Regione siciliana a precisazione e chiarimento della precedente circolare n. 2035 del 13 giugno 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe Bartoli, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con circolare del 13 giugno 1961, n. 2035, l'Assessore per i lavori pubblici della Regione siciliana disponeva, tra l'altro, che nei contratti di appalto stipulati per opere "disposte e finanziate" dall'Assessorato per lavori da ritenersi attinenti ad opere del demanio o del patrimonio regionale, gli enti che agiscono nella Regione non includessero la clausola che prevede l'accollo da parte dell'appaltatore del pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione.
E ciò perché - tale la motivazione del provvedimento - per l'art. 34 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, l'imposta sui materiali da costruzione é a carico del proprietario dell'opera - ove non sussistano ipotesi di esenzione soggettiva od oggettiva - ed in virtù della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, della legge regionale 10 luglio 1947, n. 3, e del decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878, anche le amministrazioni della Regione siciliana hanno diritto alla esenzione preveduta dal n. 5 dell'art. 29 del T. U. sulla finanza locale.
Con atto 15-21 settembre 1961 il Presidente del Consiglio dei Ministri denunziava a questa Corte il conflitto di attribuzione sorto tra lo Stato e la Regione per effetto delle disposizioni contenute in detta circolare.
In ordine al divieto di inserire nei ripetuti contratti la clausola relativa al pagamento della imposta di consumo sui materiali da costruzione, rilevava che con essa si riconosceva alla Regione un insussistente diritto all'esonero dalla imposta e si operava, altresì, in linea generale, una impossibile equiparazione della Sicilia allo Stato nel trattamento tributario.
La Regione resisteva insistendo soprattutto sul carattere interno della ripetuta circolare in quanto con essa non si disponeva una esenzione dal tributo, ma si esprimeva soltanto l'avviso dell'Assessore sulla portata dell'art. 29, n. 5, del T.U. sulla finanza locale. Conseguentemente, rilevava la inidoneità di tale circolare a produrre diretti effetti regolatori verso la generalità e la impossibilità di una lesione della sfera di competenza costituzionale attribuita ad altro ente.
Con sentenza n. 17 del 16 marzo 1962, questa Corte, dichiarata la competenza dello Stato nella materia riguardante l'imposta di consumo sui materiali da costruzione, annullava la ripetuta circolare 13 giugno 1961, n. 2035.
A questa, nelle more del giudizio, l'Assessore ha fatto seguire altra circolare (n. 2864 del 1 settembre 1961) con la quale ha disposto che nei contratti innanzi citati sia inserita la seguente clausola: "Non fa parte degli oneri a carico della impresa l'imposta di consumo, il cui importo non é previsto nella compilazione dei prezzi, in quanto la Regione é esente dal tributo".
Con atto notificato al Presidente della Regione siciliana il 27 dicembre 1961 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 gennaio 1962, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto - relativamente a questa seconda circolare - un nuovo ricorso per regolamento di competenza. Con esso, riferendosi, per quanto attiene all'asserita esenzione, ai motivi addotti nell'altra denunzia per conflitto di attribuzione e innanzi esposti, si chiede l'annullamento anche di questa seconda circolare.
Nel ricorso si premette di avere avuto "di recente" notizia, nonché copia della circolare in questione; e si fa presente che essa é stata pubblicata il 15 novembre 1961, a pagina 235 del secondo fascicolo del periodico "Imposte di consumo ed I.G.E.", edito a Bergamo.
In data 13 gennaio 1962 ha depositato le proprie deduzioni nella cancelleria di questa Corte il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso con procura speciale per atto notaio Vito Di Giovanni di Palermo del 4 gennaio 1962 dall'avvocato Camillo Ausiello Orlando, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Giuseppe Bartoli, in Via Oreste Tommasini, n. 16.
Anche la Regione siciliana ribadisce le argomentazioni sopra menzionate, svolte per resistere alla denunzia per conflitto di attribuzione, relativa alla prima circolare. Tuttavia eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché notificato il 27 dicembre 1961, mentre la circolare dell'Assessore reca la data del 1 settembre 1961. Ripete che in mancanza di notificazione o pubblicazione dell'atto, il termine di sessanta giorni, prescritto per l'impugnativa dall'articolo 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla data di conoscenza dell'atto stesso, nella specie non precisata dal ricorrente, cui incombe l'onere della prova. Tale onere, invero, non sarebbe stato adempiuto con il semplice riferimento alla "recente" avuta notizia e ricevuta copia della circolare e con la menzione degli estremi della sua pubblicazione in un periodico.
La Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e, subordinatamente, che lo respinga nel merito.
Nell'udienza del 30 maggio 1962 la difesa delle parti si riporta alle precedenti argomentazioni e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La eccezione d'inammissibilità del ricorso dedotta dalla difesa della Regione siciliana é infondata.
Si assume che la circolare assessoriale reca la data del 1 settembre 1961, mentre il ricorso é stato notificato il 27 dicembre 1961, oltre il termine di giorni 60 prescritto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sta in fatto che la circolare non é stata notificata. Il ricorrente afferma di averne avuto notizia attraverso il periodico "Imposta di consumo ed I. G. E." di Bergamo, che l'ha pubblicata il 15 novembre 1961 (pag. 235 - 2 fascicolo). Da tale data non é decorso il termine di 60 giorni giacché il ricorso é stato proposto il 27 dicembre 1961 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 gennaio 1962.
Questa Corte ha gia precisato che quando il provvedimento, che dà luogo al conflitto di attribuzione, non é stato notificato, il termine per proporre il ricorso decorre dalla data in cui il ricorrente afferma di averne avuto effettiva notizia (sent. n. 36 del 25 maggio 1960). Spetta, poi, a chi contesta tale data fornire la prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato in epoca anteriore al termine stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il che non é stato fatto dalla Regione.
Pertanto, il conflitto di attribuzione devesi dichiarare ritualmente proposto.
2. - Questa Corte, decidendo con sentenza n. 17 del 1962 su analogo conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, ha dichiarato la competenza dello Stato a provvedere nella materia riguardante l'imposta di consumo sui materiali da costruzione e, in conseguenza, ha annullato la circolare dell'Assessore ai lavori pubblici 13 giugno 1961, n. 2035.
Con detta circolare si disponeva tra l'altro che, nel contratto di appalto stipulato con l'appaltatore delle opere disposte e finanziate dall'Assessorato, fosse soppressa la clausola contrattuale che prevede l'accollo pattizio da parte dell'appaltatore del pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione. E si disponeva, altresì, che nei capitolati speciali di appalto fosse soppressa tale clausola e fosse chiaramente espresso che fra gli obblighi ed oneri dell'appaltatore, fosse escluso quello relativo al pagamento della imposta di consumo o alla rivalsa di chi abbia fatto tale pagamento.
La Corte con la cennata sentenza ha ritenuto la su menzionata circolare idonea a configurare un conflitto di attribuzione, trattandosi di atto di un organo regionale con rilevanza esterna rispetto all'Amministrazione che lo ha emanato. Ed ha aggiunto che la eliminazione dal capitolato speciale di appalto di opere pubbliche della clausola che onera l'appaltatore della imposta sui materiali da costruzione, sotto l'apparenza dell'abolizione di una clausola contrattuale, affermava il diritto della Regione alla esenzione di cui all'art. 29, n. 5, del T. U. sulla finanza locale e quindi introduceva nell'ordinamento regionale una nuova ipotesi di esenzione fiscale, disciplinando materia riservata allo Stato.
3. - Lo stesso Assessore con la circolare 1 settembre 1961, n. 2864, che ha dato luogo al presente conflitto di attribuzione, richiamando la circolare precedente, n. 2035 del 13 giugno 1961, la precisa e la chiarisce disponendo che "non fa parte degli oneri a carico dell'impresa l'imposta di consumo, il cui importo non é previsto nella compilazione dei prezzi, in quanto la Regione é esente dal pagamento del tributo".
Si viene così a confermare quanto é stato ritenuto nella su citata sentenza, che cioè trattasi di estendere alla Regione una ipotesi di esenzione fiscale, limitata dall'articolo 29, n. 5, del T.U. sulla finanza locale, all'Amministrazione dello Stato e alla Croce Rossa.
Non vi sono motivi per decidere diversamente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale della Regione siciliana,
dichiara la competenza dello Stato a provvedere nella materia riguardante la imposta di consumo sui materiali da costruzione, oggetto della circolare dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 1 settembre 1961, n. 2864;
annulla, in conseguenza, la detta circolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1962.