Sentenza n. 51 del 1962
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SENTENZA N. 51

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, promosso con deliberazione 5 giugno 1961 emessa dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso di La Guidara Giuseppe, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 28 ottobre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione siciliana:

udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente della Regione siciliana.  

Ritenuto in fatto 

Il Consiglio comunale di Venetico, in sede di decisione di ricorsi avverso la convalida di alcuni consiglieri comunali, approvava, nella seduta del 5 giugno 1961, la proposta del consigliere Romano di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale contempla il potere del Consiglio comunale di giudicare su ricorsi in materia di eleggibilità. Il proponente rilevava come la Regione siciliana, a norma dell'art. 14 dello Statuto speciale, non abbia il potere di costituire organi giurisdizionali, perché, non solo la materia é devoluta allo Stato, ma é in aperto conflitto con l'art. 102 della Costituzione. Il Consiglio comunale, ritenuta la validità della convocazione, che era stata contestata da alcuni consiglieri, deliberava nel senso della non manifesta infondatezza della questione e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte.

Si é costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto 10 luglio 1961, ha dedotto che la Regione stessa non ha istituito alcun giudice speciale, né ha legiferato in materia giudiziaria, in quanto, riunendo in testo unico norme statali e regionali, ha integralmente riprodotto, menzionandone la fonte, le norme delle leggi nazionali sul contenzioso elettorale. L'impugnato art. 60, infatti, é identico all'art. 60 del T.U. reg. 7 aprile 1960, n. 1, emanato in base all'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1959, n. 3, e riproduce letteralmente l'art. 43 della legge nazionale 23 marzo 1956, n. 136 (ora art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570). Esso, pertanto, come il detto art. 82 del T.U. nazionale, non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, perché non istituisce un giudice speciale, che preesisteva all'entrata in vigore della Costituzione, né con la VI disp. trans., dato il riconosciuto carattere ordinatorio del termine ivi previsto. La difesa della Regione rileva anche che la potestà degli organi elettivi (politici o amministrativi) di giudicare dei titoli di ammissione dei propri componenti, e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, corrisponde a un tradizionale principio democratico, enunciato per il Parlamento dall'art. 66 della Costituzione, ed é espressione della autonomia delle Regioni e degli enti locali (artt. 115 e 128 della Costituzione). Conclude, quindi, per la dichiarazione di infondatezza della questione.

In una memoria depositata il 2 marzo 1962 l'Avvocatura dello Stato ha ribadito la tesi secondo la quale la Regione non ha esorbitato dalla sua competenza essendosi limitata a riprodurre, nella formulazione del T.U., le norme di legge statale che disciplinano il contenzioso elettorale. Quanto all'altro profilo della sollevata questione di legittimità costituzionale, relativo a un asserito contrasto tra la norma impugnata e l'art. 102 della Costituzione, la difesa della Regione eccepisce la inammissibilità del motivo, in quanto il denunciato art. 60 non contiene una norma di legge regionale, bensì una norma di legge statale, avente vigore in Sicilia: la questione doveva perciò essere promossa nei confronti del Presidente del Consiglio e la deliberazione doveva essere notificata ai Presidenti delle Camere. Comunque, soggiunge la memoria, la questione é manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel precedente atto d'intervento, le cui conclusioni si confermano.  

Considerato in diritto 

La deliberazione del Consiglio comunale di Venetico ha proposto a questa Corte la questione della legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, corrispondente alla norma di cui all'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, considerando la norma impugnata come norma di legge regionale. Se non che alla detta norma non può riconoscersi tale natura.

A prescindere dalle questioni sul valore dei testi unici in generale, nel caso specifico appare fuori dubbio che la riproduzione, nel Testo unico approvato dal Presidente della Regione, della norma contenuta nell'art. 43 della citata legge dello Stato, non può avere avuto efficacia innovativa della norma statale, con conseguente trasformazione di essa in norma regionale. Infatti, tale trasformazione non sarebbe potuta avvenire, in ipotesi, che con legge della Regione o con suo atto avente forza di legge; nella specie, con decreto legislativo, in quanto tale natura si riconoscesse al testo unico in parola. Ma, a parte che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sent. n. 32 del 1961), la potestà legislativa della Regione non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, i caratteri di questo non si riscontrano nel Testo unico in oggetto, nel quale si é proceduto a una semplice compilazione con modifiche puramente formali, delle disposizioni in materia di elezioni comunali, contenute nelle leggi dello Stato e in precedenti leggi della Regione. Né alla trascrizione in tale Testo delle norme di leggi statali può attribuirsi efficacia di recezione di queste nella legislazione regionale, giacché, a parte l'inidoneità del mezzo adoperato, é ben noto che le leggi dello Stato non hanno bisogno di recezione per essere efficaci nella Regione, con la conseguenza che i poteri del Consiglio comunale in materia di contenzioso elettorale traggono direttamente il loro titolo dalla legge dello Stato.

Dalle ragioni innanzi esposte si deduce che oggetto della presente impugnativa é un atto della Regione che non ha forza di legge; la proposta questione di legittimità costituzionale é, pertanto, inammissibile.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, proposta con deliberazione 5 giugno 1961, n. 8, dal Consiglio comunale di Venetico.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1962.