Ordinanza n. 49 del 1962
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ORDINANZA N. 49

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimita costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. e dell'art. 19 del regolamento per l'esecuzione delle leggi di p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 dal Pretore di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 nel procedimento penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, imputati del reato di cui all'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in relazione all'art. 19 del relativo regolamento, per aver preso la parola in una riunione in luogo pubblico, di cui era stato dato regolare preavviso, senza che anche i loro nomi risultassero preventivamente indicati al Questore, il Pretore di Monfalcone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei detti articoli in riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 21 della Costituzione;

che l'ordinanza, debitamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194;

che si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con deduzioni depositate il 17 luglio 1961, ha chiesto dichiararsi inammissibile la proposta questione in quanto diretta ad impugnare dinanzi a questa Corte la legittimità di una norma regolamentare, e, subordinatamente, dichiararsi non fondata la questione stessa; Considerato che il Pretore, nella propria ordinanza, afferma che, subordinare la libertà di prendere la parola nelle riunioni in luogo pubblico alla previa indicazione di coloro che intendono parlare, equivale a porre una limitazione al diritto di manifestazione del pensiero garantito con l'art. 21 della Costituzione, poiché si verrebbe praticamente a condizionare l'esercizio di tal diritto al nulla osta dell'Autorità di p. s.; ed aggiunge che, se é vero che l'art. 17 della Costituzione pone l'obbligo del preavviso per le riunioni in luogo pubblico, non per questo potrebbe ritenersi esteso questo obbligo anche all'indicazione delle generalità di coloro che nelle riunioni prenderanno la parola;

che, peraltro, come il Pretore stesso riconosce, la proposta doglianza di illegittimità é diretta, sia pure con riferimento a norme costituzionali, non contro l'art. 18 della legge di p. s., ripetute volte preso in esame da questa Corte, ma sostanzialmente contro l'art. 19 del regolamento che quell'obbligo pone. In tal modo questa Corte é stata investita della questione di legittimità costituzionale non di una disposizione di legge o di una norma avente forza di legge, ma di una disposizione regolamentare, che non é ricompresa fra gli atti che, per la norma fondamentale dell'art. 134 della Costituzione, sono sottoposti al controllo di costituzionalità di questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Monfalcone con ordinanza 21 giugno 1961, relativa all'art. 19 del regolamento per l'esecuzione delle leggi di p. s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in riferimento agli artt. 17 e 21 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1969.