SENTENZA N. 34
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1956, rettificata da successiva ordinanza 15 novembre 1960, dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Stella Gaetano ed altri e La Rosa Antonietta ed altri, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Giunta regionale siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito l'avvocato Camillo Corsanego, per il Presidente della Giunta regionale siciliana.
Ritenuto in fatto
La signora La Rosa Antonietta ed altri citarono a comparire davanti al Tribunale di Agrigento gli affittuari di un loro fondo, Gaetano e Luigi Stella e Federico e Girolamo Corbo, per il pagamento del canone di affitto, convenuto in grano, dell'annata 1947-48. Gli affittuari eccepirono di aver già corrisposto, parte in natura e parte in denaro, più del dovuto, in quanto il canone andava ridotto del 30 per cento, a norma dell'art. 3 della legge dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140; chiesero, pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione della differenza. Gli attori, alla loro volta, opposero che in base alla legge regionale 30 luglio 1948, n. 37, art. 13, i convenuti non avevano diritto alla riduzione, non essendo coltivatori diretti e non essendo stata conferita all'ammasso alcuna quota del prodotto. Il Tribunale, con sentenza 27 aprile-27 settembre 1950, accolse la domanda attrice e rigettò la riconvenzionale; ma la Corte di appello di Palermo, dichiarando l'incompetenza del giudice ordinario, rimise le parti alla Sezione specializzata del Tribunale di Caltanissetta, davanti alla quale la causa fu riassunta dagli affittuari.
La detta Sezione specializzata, con sentenza 12 gennaio-16 febbraio 1954, affermò, in base all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale, la competenza legislativa della Regione a regolare rapporti di diritto privato in materia di agricoltura, e soggiunse che, ove la legge regionale non disponga, si applica la legge dello Stato, recepita dalla Regione, in quanto non contrasti con la prima. Nella specie, rilevato che la legge regionale (art. 13 legge cit.) regolava la conversione del canone in natura in canone in denaro, e non disponeva circa il computo del canone corrisposto in tutto o in parte in natura, la Sezione ritenne applicabile la prima, per la parte di canone che di fatto era stata corrisposta in denaro, e la legge dello Stato per la parte corrisposta in natura. Riconobbe, quindi, solo per questa parte il diritto dei conduttori alla riduzione del 30 per cento.
Questi ultimi proposero ricorso per cassazione, deducendo col primo mezzo che, nella specie, doveva trovare applicazione solo la legge dello Stato e non la regionale, non estendendosi la competenza legislativa della Regione alla regolamentazione dei rapporti di diritto privato sostanziale, in deroga alle norme sancite da leggi nazionali.
Le altre parti non si costituirono.
La Corte di cassazione, ravvisando nel detto motivo di ricorso una eccezione di illegittimità costituzionale, con ordinanza 27 giugno 1956, corretta in un errore materiale da successiva ordinanza 2-15 novembre 1960, ha deferito a questa Corte la questione della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione siciliana 30 luglio 1948, n. 37, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale siciliano e alle disposizioni delle leggi della Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1948, n. 1140.
L'ordinanza é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961, e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 1961.
La Regione siciliana si é costituita, a mezzo dell'avv. Camillo Corsanego, con deduzioni depositate l'8 novembre 1956, nelle quali ha sostenuto che l'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale siciliano non pone alcuna limitazione all'esercizio della potestà legislativa della Regione, né può essere interpretato restrittivamente, sia per la sua formulazione letterale, sia perché, quando il legislatore ha voluto limitare la potestà legislativa regionale, lo ha fatto esplicitamente. Ha concluso chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale citata.
All'udienza del 7 marzo 1962 l'avv. Corsanego ha sviluppato gli argomenti precedentemente dedotti.
Considerato in diritto
La questione della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, il quale, per i conduttori non coltivatori diretti, limita alla quota di prodotto effettivamente conferita ai "granai del popolo" la facoltà di chiedere la conversione in denaro del canone in natura, al netto dei premi di coltivazione, non é fondata; ma non per le ragioni indicate a suo tempo nella sentenza della Sezione specializzata del Tribunale di Caltanissetta e riprodotte nell'ordinanza della Corte di cassazione, che ha trasmesso gli atti a questa Corte.
Non é, infatti, esatto che la Regione abbia una potestà legislativa primaria in materia di disciplina di rapporti privati in agricoltura, e che la legge dello Stato abbia una funzione integrativa della legislazione regionale, in quanto vi sia stata una recezione di essa da parte della Regione. Al contrario, come questa Corte ha ripetutamente affermato, spetta alla legislazione statale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato, e soltanto lo Stato può, con sue leggi, derogare al principio dell'autonomia contrattuale e della libertà negoziale. Eccezioni allo stesso principio sono da parte della Regione tuttavia ammissibili, ma alle condizioni ed entro i limiti che la stessa Corte ha individuato nella temporaneità della legge regionale, nella eccezionalità di situazioni locali, nella esigenza di soddisfare interessi pubblici, e sempre che la legge regionale non sia in contrasto con i criteri informatori della legislazione statale, di cui deve rappresentare un adattamento alle particolari situazioni ambientali (sent. n. 6 del 1958).
In applicazione di questi principi, la Corte ha già avuto occasione di riconoscere non fondata la questione della legittimità costituzionale di leggi regionali siciliane derogatrici della legge dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140, in quanto di carattere temporaneo ed emanate in riferimento a concrete peculiari situazioni dell'economia agraria siciliana (sent. n. 109 del 1957). Analoghe, e non meno evidenti, ragioni legittimavano la disposizione di legge in esame, la quale aveva carattere temporaneo, riferendosi all'annata agraria 1947-48, e limitava la facoltà degli affittuari non coltivatori diretti di chiedere la conversione del canone e di godere dei cosiddetti premi di coltivazione, con una deroga alla legge dello Stato che ben si spiega con le particolari condizioni della Regione, e, in ispecie, con peculiari esigenze dei rapporti di affittanza agraria a conduttori non coltivatori del fondo, alle quali la legge era destinata ad andare incontro.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 27 giugno 1956, rettificata da successiva ordinanza 15 novembre 1960, dell'art. 13 della legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 aprile 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 10 aprile 1962