ORDINANZA N. 12
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. della legge di p. s., promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1960 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Guida Gianni, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del signor Gianni Guida davanti al Pretore di Venezia, fu sollevata dal P. M. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 deI T.U. della legge di p. s.;
che il difensore d'ufficio dell'imputato aderì alle conclusioni del P. M.;
che il Pretore di Venezia non ritenne la questione manifestamente infondata e con ordinanza 27 giugno 1960 sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte;
che nel presente giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato le sue deduzioni il 22 agosto 1961;
che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute in detto articolo e per la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma;
che la causa é stata discussa nell'udienza del 7 febbraio 1962;
Considerato che non é spiegata, né giustificata in alcun modo nell'ordinanza la rilevanza della questione di costituzionalità, ed é anche incerto se essa si riferisca a tutte le norme contenute nell'articolo impugnato o soltanto ad una di esse;
che é costante giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di rilevanza é di competenza del giudice a quo, e che la Corte deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza;
che pertanto, nel caso in esame, mancando affatto questi requisiti, é necessario che il giudice a quo rifaccia l'esame della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della rilevanza, precisandone così anche i termini.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina il rinvio degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1962.