ORDINANZA N. 10
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 6 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Bitonto su ricorso di Gasparre Pasquale ed altri, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.
Ritenuto che, con la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Bitonto del 6 febbraio 1961, indicata in epigrafe, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui commina la nullità della votazione, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione;
che, in questa sede, si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha depositato le deduzioni il 21 marzo 1961, chiedendo che si dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale;
Considerato che, con la sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.53, secondo comma, del Testo unico sopra citato, nella parte in cui commina la nullità per la mancata vidimazione delle liste elettorali da parte del Presidente del seggio e di due scrutatori;
che, nella predetta sentenza si é rilevato che il principio dell'uguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, riguarda l'espressione del voto, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore, risultato che dipende esclusivamente dal sistema elettorale adottato dal legislatore ordinario;
che non si ravvisa, né é stato dedotto alcun motivo che possa indurre a modificare la decisione anzidetta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1962.