SENTENZA N. 67
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1960 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Penso Mario e Baracchini Walter, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 29 ottobre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 22 giugno 1960, il Tribunale di Ravenna, sospeso il procedimento penale pendente contro Penso Mario e Baracchini Walter, ha rimesso a questa Corte il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa del Penso, relativamente agli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, per contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione. L'art. 1 della suddetta legge impone, ai capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle duecento tonnellate che trasportino tabacchi, l'obbligo di redigere il manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima, e l'art. 3 punisce l'inosservanza di tale obbligo mediante l'estensione delle pene stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri; l'ordinanza del Tribunale ha elevato il dubbio sulla legittimità costituzionale, sia dell'obbligo fatto da detta legge, sia dell'estensione delle disposizioni stabilite per il contrabbando del tabacco, nel caso di mancanza del manifesto del carico, quando la nave si trovi in mare aperto.
L'ordinanza é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 agosto 1960, al Presidente del Senato il 17 luglio 1960 e al Presidente della Camera dei Deputati il 18 dello stesso luglio.
É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 ottobre 1960, n. 267.
2. - Intervenuto in giudizio, con atto depositato il 15 settembre 1960, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto rilevare, anzitutto, che l'ordinanza di rimessione non specifica quali siano le norme del diritto internazionale, generalmente riconosciute, che contrastano con le disposizioni impugnate. Nello stesso atto di intervento e nella memoria del 25 settembre 1961, volendo supporre che l'ordinanza si sia riferita ad una norma di diritto internazionale che imponga allo Stato di ispirare la propria legislazione soltanto al principio della territorialità della norma penale, il Presidente del Consiglio ha osservato:
a) che non esiste una norma vincolante di quel contenuto, potendo trovare applicazione in materia anche il principio dell'universalità, per cui la legge penale dovrebbe applicarsi a chiunque commetta il reato, dovunque si trovi e qualunque sia lo Stato al quale appartiene, o la regola della personalità, per la quale la legge penale si applicherebbe soltanto ai cittadini dello Stato che ha disposto la sanzione, dovunque si trovino, in modo che, per ogni soggetto, abbia valore soltanto la legge dello Stato cui appartiene o, infine, il principio della difesa, che vuole applicata soltanto la legge penale dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato, ovunque esso si trovi e da chiunque offeso;
b) il principio della territorialità é assunto dallo Stato italiano con i temperamenti risultanti da una parziale accettazione delle altre regole, in modo che non urta contro alcuna norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, la previsione di una figura criminosa costituita da condotta posta in essere e da evento che si determini al di fuori del territorio dello Stato;
c) il principio della territorialità, comunque, non é stato violato dalla legge impugnata, perché, nella specie, l'azione e l'omissione considerate, consistenti nel trasporto di tabacchi senza manifesto di carico, sono punite da quella legge in quanto poste in essere su nave nazionale, che l'art. 5, secondo comma, Cod. penale, in conformità dell'ordinamento internazionale, considera territorio dello Stato;
d) la migliore dottrina internazionalistica afferma la regola per cui la nave privata resta sottoposta alla potestà di governo dello Stato della bandiera financo ove si trovi in acque territoriali straniere;
e) nella specie si avrebbe, tutt'al più, un reato commesso dal cittadino in territorio estero, per il quale la legge impugnata stabilisce il vigore della legge penale italiana, e al quale, quindi, é applicabile l'art. 7, n. 5, del Codice penale.
3. - Non si sono costituite le parti private e, alla udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le deduzioni sopra esposte.
Considerato in diritto
1. - Rileva l'Avvocatura dello Stato che l'ordinanza del Tribunale di Ravenna non indica esplicitamente quali siano le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409.
Tuttavia, si desume, per implicito, dal suo contesto, che l'ordinanza ha presupposto esistente una regola la cui applicazione escluderebbe la competenza legislativa dello Stato, in materia di polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) e in materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto mare. Infatti, essa dubita che possa "imporsi obbligo del manifesto di carico per trasporti di tabacchi fuori della zona di vigilanza doganale" e che "la mancanza di detto documento, quando la nave si trovi in mare aperto, costituisca reato di contrabbando di tabacco": si invoca, quindi, il principio di territorialità della potestà statale e della legge penale, che si ritiene costituisca una regola di diritto internazionale generalmente riconosciuta, garantita dalla Costituzione a norma del suo art. 10.
Senonché questo principio non é generalmente inteso nel significato restrittivo avuto presente dal Tribunale di Ravenna.
2. - Infatti riceve unanime consenso l'affermazione che la potestà dello Stato sui propri cittadini segue costoro anche nei trasferimenti all'estero, con il solo tramite segnato da una analoga potestà che, sugli stranieri spetta allo Stato della nuova residenza, secondo il suo diritto interno e il diritto internazionale. E, in correlazione, si é rilevato che non esiste alcuna regola internazionale generalmente riconosciuta, la quale circoscriva la competenza dello Stato in materia penale all'azione compiuta nel suo territorio, se questa lede i suoi interessi.
Tali principi si sono applicati alla nave, che é oggetto specifico del dubbio prospettato dal Tribunale di Ravenna, nel senso che lo Stato di immatricolazione irradia la propria potestà sulla medesima anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, salva la potestà dello Stato straniero quando la nave ne percorra le acque o vi trattenga. Il collegamento con lo Stato d'iscrizione svolge, quindi, la sua efficacia anche quando la nave si trovi in alto mare; e l'alto mare, infatti, secondo un'altra norma generalmente riconosciuta, é aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunità internazionale, in modo che ogni Stato vi può estendere l'esercizio della propria potesti nel rispetto dell'analoga libertà per gli altri Stati. Il predetto collegamento é tanto intenso da ritenere che la nave sia parte del territorio dello Stato in cui é immatricolata, volendosi affermare che questo vi i valere la propria autorità come sul proprio territorio (art. 4 Cod. penale, e art. 4 Cod. nav.); e se, in tempi recenti, si é contestato il valore dogmatico di tale assimilazione, non si é oppugnata l'esistenza della norma che l'assimilazione intende esprimere. La quale spiega il suo significato e ha la sua giustificazione soltanto quando la nave viene a trovarsi fuori del mare sul quale impera esclusivamente lo Stato di cui essa ha la nazionalità; essendo ovvio che, ove in questo mare la nave sosti, non vi é ragione di ricercarne la condizione giuridica, né v'é motivo di indagare sul trattamento dei fatti e degli atti che vi si compiono a bordo, perché il mare territoriale é una continuazione della terraferma. E quella norma ha un'efficacia tanto estesa, non soltanto da includere la possibilità, da parte dello Stato, di esplicare una propria potestà per il regolamento dell'attività che si svolge a bordo della nave nazionale e per la determinazione degli effetti di questa attività, ma, altresì, da legittimare una competenza punitiva dello Stato per i reati che si consumano sulla nave stessa.
3. - Poteva, pertanto, la legge 13 dicembre 1956, n. 1409, come ha fatto, non soltanto imporre l'obbligo del manifesto di carico per le navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi fuori della zona di vigilanza doganale, ma, altresì, comminare sanzioni penali per la infrazione a tale dovere, a tutela dell'interesse finanziario dello Stato.
L'opportunità delle norme impugnate, che sembra contestata dal Tribunale di Ravenna, non é suscettibile di formare oggetto di controllo da parte di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, in riferimento all'art. 10 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1961.