Ordinanza n. 62 del 1961
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ORDINANZA N. 62

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHLARELLI,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1 luglio 1958 - 30 giugno 1959";

2) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11, relative alla istituzione del fondo di solidarietà alberghiera";

3) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1: D..P. 31 ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo 1953, n. 17, concernente "Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani";

4) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4 D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge 25 febbraio 1950, n. 10, concernente "Concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere";

5) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15 luglio 1950, n. 62, concernente "Istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali";

Ritenuto che con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1959 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnò la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata é della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1 luglio 1958 - 30 giugno 1959", chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale della legge stessa in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che con analoghi ricorsi, depositati in pari data, ed iscritti ai numeri 6, 7, 10, 11 del Registro ricorsi 1959, il predetto Commissario impugnò, sempre per illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81 della Costituzione, le seguenti leggi, pure approvate il 3 aprile 1959 dall'Assemblea regionale siciliana, il cui finanziamento veniva assicurato con la legge di variazione di bilancio sopra indicata, e recanti rispettivamente:

- "autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11, relativa all'istituzione del fondo di solidarietà alberghiera";

- "elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1 D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo 1953, n. 17, concernente " Autorizzazione di spesa per opera di propaganda in favore dei prodotti siciliani";

- "elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4 D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge 25 febbraio 1950, n. 10, concernente " Concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere";

- "Autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15 luglio 1950, n. 62, concernente " Istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali";

che ai suddetti ricorsi resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino, Natale Ciancio e Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 maggio 1959;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 ottobre 1959 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana rinunciava al ricorso contro la legge di variazione

sopra indicata, e la rinuncia veniva accettata dal Presidente della Regione con dichiarazioni in calce all'atto suddetto;

che analoghi atti di rinuncia del Commissario dello Stato, egualmente accettati dal Presidente della Regione venivano poi depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 dicembre 1959, relativamente agli altri quattro ricorsi sopra menzionati;

Considerato che, data la loro stretta connessione, le cause suddette vanno riunite in unico giudizio;

che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara estinto il processo per rinuncia.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1961.