ORDINANZA N. 59
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1960, n. 17, della Regione Trentino-Alto Adige avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23":
Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 5 gennaio 1961 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi del 1961, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano impugnava, nei confronti del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e del Presidente del Consiglio dei Ministri, il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, pubblicata il 29 ottobre 1960 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47, avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23", per violazione degli artt. 2,4 e 82 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, degli artt. 6 e 10 della Costituzione ed in connessione dell'art. 1, all. 4, del trattato reso esecutivo con D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054; che a tale ricorso resisteva la Regione; che il Presidente del Consiglio non si é costituito in giudizio; che con delibera del 12 ottobre 1961 la Giunta provinciale di Bolzano ha rinunciato al proposto ricorso; che tale rinuncia é stata accettata dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige con delibera del 17 ottobre 1961;
Considerato che il processo é da ritenersi estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1961.