ORDINANZA N. 51
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1960 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Mezzadri Roberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1960 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Bianchi Primo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960;
3) ordinanza emessa il 17 marzo 1960 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Barbieri Marta e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960;
4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1960 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Sodini Amelia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.
Ritenuto che con atto 29 gennaio 1959 Sodini Amelia, vedova dell'operaio Controzzi Ugo, conveniva davanti al Tribunale di Pisa l'I.N.P.S. per il pagamento della pensione di riversibilità. L'I.N.P.S. negava il diritto a pensione perché, non risultando nessun contributo versato o accreditato a favore del Controzzi nel quinquennio precedente la malattia per cui decedette il 22 novembre 1957, non potevano invocarsi accreditamenti di contributi figurativi inerenti a detto periodo (art. 10, secondo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).
L'attrice eccepiva la incostituzionalità dell'art. 10. Il Tribunale ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rimetteva gli atti a questa Corte per il relativo giudizio. L'ordinanza veniva regolarmente pubblicata, notificata e comunicata.
Nessuna delle due parti si é costituita;
che con atto di citazione 7 aprile 1959 Mezzadri Roberto conveniva davanti al Tribunale di Piacenza l'I.N.P.S. per ottenere l'accreditamento figurativo dei periodi di malattia nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. L' I.N.P.S. richiamandosi al disposto dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, contestava la domanda per avere l'attore versato n. 47 contributi settimanali in luogo dei prescritti 52 per cui non poteva eseguirsi il richiesto accreditamento figurativo dei cennati periodi di malattia.
L'attore eccepiva la incostituzionalità del su riferito art. 10; il Tribunale riteneva la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale. L'ordinanza del 2 aprile 1960, veniva regolarmente pubblicata, notificata e comunicata. In questa sede si é costituito soltanto l'I.N.P.S. ;
che con atto di citazione del 6 aprile 1959 Bianchi Primo conveniva davanti al Tribunale di Piacenza l'I.N.P.S. per l'accreditamento dei contributi assicurativi relativi al periodo di ricovero sanatoriale (dal 24 luglio 1952 al 10 aprile 1953). L'Istituto contestava la fondatezza della domanda, perché l'assicurato aveva versato 43 contributi settimanali in luogo dei prescritti 52 per cui non potevano accreditarsi i richiesti contributi figurativi (art. 10, secondo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). L'attore eccepiva la incostituzionalità della norma su menzionata; e il Tribunale, ritenuta la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale. L'ordinanza del 2 aprile 1960 veniva regolarmente notificata e comunicata; in questa sede si costituiva soltanto l'I.N.P.S. ;
che con atto 17 ottobre 1958 Barbieri Marta conveniva davanti al Tribunale di Reggio Emilia l'I.N.P.S., chiedendo la pensione di inabilità. La domanda era stata in precedenza respinta con deliberazione del 25 novembre 1957, perché nel quinquennio precedente la richiesta l'assicurato non poteva fare valere il prescritto numero di contributi assicurativi, risultando versati n. 34 contributi settimanali invece di 52. Anche una seconda domanda venne respinta, il 18 aprile 1958, perché non poteva farsi luogo al richiesto accreditamento di contributi figurativi corrispondenti al periodo di malattia dal 23 settembre 1954 al 14 agosto 1957, in quanto l'assicurata non poteva fare valere l'anno di contribuzione nel quinquennio precedente alla data dell'inizio del periodo della malattia (art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). L'attrice eccepiva la incostituzionalità di questa norma e il Tribunale, ritenendo la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale. L'ordinanza del 17 marzo 1960 é stata regolarmente pubblicata, notificata e comunicata. Le parti si sono costituite;
Viste le deduzioni della Barbieri e dell'I.N.P.S. (ordinanze nn. 64, 65, 67);
Ritenuto che con le ordinanze su indicate é stata proposta la questione sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, secondo cui per il riconoscimento, ai fini della pensione e della sua misura, dei periodi di malattia e di degenza sanatoriale l'assicurato deve, inoltre, fare valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia o di degenza;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 28 febbraio 1961, ha già preso in esame la sollevata questione, dichiarando la "illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 - secondo il quale "l'assicurato deve, inoltre, far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità... nel quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione (dispositivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961);
che, per effetto di tale pronunzia, il citato art. 10, secondo comma, secondo il quale "l'assicurato deve, inoltre, fare valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia... o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi", ha cessato di avere efficacia e non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi giudizi sulla medesima questione della quale perciò la Corte deve dichiarare la manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale, suppl. spec. n. 71 del 24 marzo 1956);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze in epigrafe, relativa all'art. 10, secondo Comma del D. P. R 26 aprile 1957, n. 818, nella parte indicata in motivazione, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.