Ordinanza n. 19 del 1961
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ORDINANZA N. 19

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582 (contenente disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre del 1952), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1959 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società per az. Emilio Medioli e figli e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 26 marzo 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1959 la Corte di appello di Bologna ha sollevato la questione di legittimità Costituzionale del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582 (contenente disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre del 1952), per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con il primo comma dell'art. 53;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1960, n. 75;

che, in questa sede, si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, depositando le deduzioni il 14 marzo 1960 e una memoria illustrativa l'11 febbraio 1961;

Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale, é stata emanata la legge 25 febbraio 1960, n. 163 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1960, n. 67), concernente l'assestamento delle tassazioni riguardanti la imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base a bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni;

che, nel primo comma dell'art. 2 di questa legge, si stabilisce che l'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B, già liquidata secondo le norme dell'art. 2 del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952, dev'essere nuovamente liquidata con riferimento al periodo di imposta costituito dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi;

che l'art. 2 della legge 25 febbraio 1960, n. 163, si riferisce espressamente alle tassazioni per imposta di ricchezza mobile contemplate nell'art. 2 del decreto del 4 novembre 1951 sopra citato, che ha formato oggetto della impugnazione;

che, ciò posto, occorre che il giudice del merito esamini se, date le nuove disposizioni riguardanti la tassazione delle imposte predette, sussista tuttora la rilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate con l'ordinanza indicata in epigrafe;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1961.