ORDINANZA N. 18
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (convertito nella legge 10 luglio 1926, n. 1380), promosso con ordinanza 15 febbraio 1960 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile tra l'Associazione calcio fiorentina e l'Azienda autonoma di turismo di Firenze, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Paolo Barile, per l'Associazione calcio fiorentina, l'avv. Aldo Dedin, per l'Azienda autonoma di turismo di Firenze, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che per l'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 i comitati amministrativi delle aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, in caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, potevano essere autorizzati dal Ministero per l'interno, di concerto con quello per le finanze, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione nei luoghi a questo scopo adibiti;
che con decreto interministeriale 22 novembre 1932 nei territori della stazione di Firenze e di altre veniva autorizzata l'applicazione delle speciali contribuzioni di cui sopra;
che con citazione notificata il 18 ottobre 1958 l'Associazione calcio fiorentina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'Azienda autonoma di Firenze chiedendo che venisse dichiarata illegittima la imposizione della speciale contribuzione prevista dal citato art. 15 e, conseguentemente, ordinata la restituzione della somma percepita a tale titolo dall'Azienda, somma che a partire dalla stagione 1947-8 ammonterebbe a lire 162.511.580;
che con ordinanza 15 febbraio 1960 il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 in riferimento all'art. 23 della Costituzione in quanto: le aliquote massime della speciale contribuzione sono indicate non già nell'art. 15 del R.D.L. n. 765, ma negli artt. 20 e 21 del regolamento approvato con R.D. 12 agosto 1927, n. 1615; appare dubbio che nel decreto-legge siano stabiliti limiti sufficienti per costituire quel complesso di criteri idonei a disciplinare il potere discrezionale dell'ente nella determinazione della prestazione obbligatoria; dubbia, infine, appare l'indicazione dei soggetti passivi della contribuzione data la locuzione di per sé non univoca al riguardo contenuta nel regio decreto-legge;
che nel presente giudizio si sono costituite l'Associazione calcio fiorentina, rappresentata dagli avvocati Paolo Barile, Lando Landolfi e Elia Clarizia, chiedendo che la Corte voglia dichiarare illegittimo l'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 e l'Azienda autonoma di Firenze, rappresentata dall'avv. Aldo Dedin, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
che nell'udienza pubblica gli avvocati Barile e Dedin hanno confermato le proprie richieste e il sostituto avvocato generale Guglielmi ha a sua volta confermato le proprie conclusioni pur rimettendosi alla Corte per eventuale ordinanza di rinvio al Tribunale di Firenze, tenuto presente che l'art. 15 del R. D. L. n. 765 del 1926 ha subito successive modificazioni, indicate in udienza dall'avv. Dedin;
Considerato che il primo comma dell'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 risulta sostituito con l'articolo unico del R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1398 (convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 785), e, di poi, con l'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno;
considerato altresì che nelle more del giudizio é stato pubblicato il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, concernente il riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
che, pertanto, si rende necessaria la precisa indicazione delle norme che si ritengono viziate di illegittimità costituzionale, nonché una nuova valutazione sul punto della rilevanza della questione sottoposta a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1961.