Ordinanza n. 5 del 1961
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ORDINANZA N. 5

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1960 dal Pretore di Andria nel procedimento penale a carico di Sgaramella Maria ed altri, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 4 gugno 1960.

Ritenuto che con la ordinanza suindicata é stata proposta la questione della legittimità costituzionale dell'art. 31 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, sotto il profilo che l'indiscriminato potere di confisca e distruzione di carni, concesso all'Autorità amministrativa dopo la denunzia a quella giudiziaria, e senza che il giudizio in ordine allo stato di alterazione delle carni medesime sia formulato mediante sicuro accertamento tecnico, costituirebbe lesione del diritto di difesa del cittadino, consacrato nell'art. 24 della Costituzione;

Considerato che la disposizione denunziata é compresa in un regolamento speciale sanitario di carattere esecutivo, emanato ai sensi degli artt. 218 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1 agosto 1907, n. 636, e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

che, pertanto, la questione proposta con l'ordinanza suindicata appare manifestamente infondata, giacché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara manifestamente infondata la questione, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 31 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.