ORDINANZA N. 69
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1960 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Soc. per az. concessioni e costruzioni autostrade (S. A. C. C. A.), e la Soc. per az. riscossione imposte (S. A. R. I.) e il Comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Giunio Bruto Leati, per la Società riscossione imposte, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente davanti alla Corte d'appello di Firenze tra la Soc. per az. concessioni e costruzioni autostrade (S. A. C. C. A.), da una parte, il Comune di Barberino di Mugello e la Soc. per az. riscossione imposte (S. A. R. I.), dall'altra, fu sollevata dalla S. A. C. C. A., appellante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale", il quale esenta dalle imposte di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione di strade e autostrade eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico o di proprietà dello Stato per virtù di legge o di convenzione, ad eccezione dei materiali posti in opera alla data di entrata in vigore della legge e di quelli occorrenti per le autostrade "appaltate, ma non ancora iniziate" sempre all'atto dell'entrata in vigore della legge, per le quali si stabilisce la corresponsione dell'imposta di consumo in misura fissa per ogni chilometro;
che davanti alla Corte d'appello la S. A. C. C. A. sostenne che l'espressione "appaltate ma non ancora iniziate", che si legge in quell'articolo, fosse frutto di un'arbitraria modificazione dell'altra espressione, la sola realmente votata dalla Commissione del Senato, "appaltate, ma non ancora eseguite", apportata dal presidente della Commissione in sede di coordinamento, in violazione della norma contenuta nell'art. 72 della Costituzione;
che la Corte d'appello di Firenze ritenne rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione e con ordinanza 18 marzo 1960 sospese il giudizio e rimise gli atti alla Corte;
che detta ordinanza fu notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1960, che lo stesso giorno fu comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 28 maggio 1960;
che nel presente giudizio si sono costituiti la S. A. R. I., il Comune di Barberino di Mugello ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante il deposito delle deduzioni avvenuto, rispettivamente, il 10 maggio, il 17 giugno e il 23 aprile 1960, concludendo concordemente per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale;
che non si é invece costituita la S. A. C. C. A.;
che nelle more del presente giudizio é sopravvenuta la legge 16 settembre 1960 n. 1013, la quale ha sostituito l'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, fissando la sua decorrenza a partire dal 18 novembre 1959 e cioè dalla data nella quale era entrata in vigore la legge n. 904 del 1959;
che alla pubblica udienza del 23 novembre 1960 le parti costituite nel giudizio hanno rinunziato alla discussione;
Considerato che la sopravvenuta legge 16 settembre 1960, n. 1013, può rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale, valutazione di competenza del giudice a quo;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 1960.