Sentenza n. 58 del 1960
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SENTENZA N. 58

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. TOMASO PERASSI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 del Cod. proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1959 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Morellato Gino, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

La questione di legittimità costituzionale, oggetto del presente giudizio, promosso con ordinanza del 27 novembre 1959 del Pretore di Vicenza, é stata sollevata nel corso del procedimento penale a carico di Morellato Gino, imputato del delitto preveduto dall'art. 366, secondo e terzo comma, del Codice penale, perché, chiamato a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria, si rifiutò di prestare il richiesto giuramento.

II Morellato, condannato con decreto del 16 settembre 1959 del Pretore di Vicenza alla pena della multa di lire diecimila, proponeva rituale opposizione, eccependo che il testimone che non professa alcuna religione é libero di astenersi dal prestare un giuramento articolato con formula religiosa: l'art. 19 della Costituzione garantisce la libertà religiosa del cittadino in qualsiasi forma esercitata.

Nel dibattimento seguito all'opposizione, il Morellato ribadiva tale assunto ed il Pretore, su conforme richiesta del P. M., sospendeva il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 449 del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette che la prestazione del giuramento con la formula contenuta nell'art. 449 del Codice di procedura penale può ledere, per quanto attiene all'ateo, la libertà di coscienza (art. 21 della Costituzione), ma non la libertà religiosa (art. 19 della Costituzione); poiché questa presuppone una libera scelta tra diverse dottrine religiose fondate su dogmi, mentre quella concerne esclusivamente una scelta di carattere razionale.

Si rileva, poi, che la risposta data dal giurante con le parole "lo giuro" riguarda tutto il contenuto della formula pronunciata dal magistrato (art. 449 Cod. proc. pen.) e non soltanto quella parte di essa relativa all'obbligo di dire la verità, altrimenti si dovrebbe configurare una duplicazione di ammonimento (art. 142 Cod. proc. pen.) circa il vincolo che il giurante, compiendo l'atto, assume davanti a Dio e davanti agli uomini. Si soggiunge, tuttavia, che la formula "lo giuro" permette al giurante, che sia o si professi ateo, di escludere, in coscienza, la propria adesione alla responsabilità che essa comporta davanti a Dio, senza peraltro imporgli di operare una riserva mentale, in quanto chi non ha fede nell'esistenza di un Ente soprannaturale, non può essere indotto a riferirvisi nel prestare il giuramento.

L'ordinanza, regolarmente notificata ai sensi di legge e dopo le prescritte comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.

Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'avvocato generale dello Stato, depositando in cancelleria il 29 dicembre 1959 le proprie deduzioni.

In queste deduzioni si premette che il problema viene sottoposto alla Corte sotto un profilo diverso da quello rispetto al quale il magistrato ordinario ha avuto occasione di pronunciarsi.

Nella specie, infatti, non si tratta di stabilire se l'obbligo di prestare il giuramento da parte di chi professa culti acattolici sia in contrasto con il principio della libertà religiosa costituzionalmente sancito (art. 19 Cost.); giacché, in tale caso, la libertà religiosa, che presuppone l'appartenenza alla confessione cattolica ovvero a religioni diverse, non viene violata. Si tratta, invece, di accertare se l'obbligo di prestare il giuramento comporti, per chi sia ateo, una coartazione della libertà di manifestare la propria opinione. Se cioè per l'ateo si determini offesa al diritto riconosciuto dall'art. 21, primo comma, della Costituzione in una delle due forme nelle quali tale offesa trova in pratica concretezza: divieto di esprimere liberamente il proprio pensiero; obbligo di esprimere un pensiero diverso da quello che effettivamente si ha.

Rileva, poi, l'Avvocatura che l'art. 449 Cod. proc. pen. indica la formula con la quale il Presidente o il Pretore invita il testimone a giurare: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità", e che l'art. 142 dello stesso Codice, primo comma, ultima parte, prescrive che il giuramento si presta pronunciando le parole: "lo giuro".

Ciò posto, poiché il testimone si limita a dire "lo giuro" e l'ammonimento del vincolo religioso che con il giuramento si contrae dinanzi a Dio e delle responsabilità che si assumono dinanzi agli uomini proviene dal giudice, si potrebbe rilevare come dal testimone non si pretende alcuna manifestazione coartata del pensiero. Pronunciando le parole "lo giuro" il testimone si impegna a dire tutta la verità e null'altro che la verità, ma non manifesta la consapevolezza della responsabilità che con il giuramento assume davanti a Dio, un'opinione cioè eventualmente in contrasto con quello che é il suo effettivo pensiero.

Peraltro, prosegue l'Avvocatura, é da rilevare che le parole "lo giuro" non sono che la sintesi della formula proposta dal giudice al testimone e da questi non ripetuta per intero soltanto per ragioni di celerità e comodità di espressione.

Ciò comporta una indagine intesa a precisare il significato, per quanto si riferisce alla manifestazione del proprio pensiero, della formula alla quale, in sintesi, il giurante, potrebbe sostenersi, intende riferirsi. Indagine consigliata sia dal fatto che l'art. 142 Cod. proc. pen. ritiene quale formula del giuramento quella pronunziata dall'autorità che lo riceve, sia dalla considerazione che il problema in termini non equivoci é destinato a presentarsi in futuro, qualora si prenda in esame il giuramento decisorio preveduto dagli artt. 233 e seguenti del Cod. proc. civ. In questo caso, infatti, il giurante pronuncia le parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e davanti agli uomini".

La ripetuta indagine porterebbe a concludere che il testimone che giura, anche se si richiama implicitamente all'intera formula del giuramento, non va oltre l'attestazione dell'apprezzamento della rilevanza, per il credente, dell'ammonimento sulle responsabilità che con il giuramento si assumono davanti a Dio. Conseguentemente nessuna coartazione verrebbe esercitata sulla libertà di manifestazione del pensiero del testimone, sia questo ateo o credente nell'esistenza di Dio. Il testimone si limiterebbe a dare atto della consapevolezza che avrebbe, se credesse, della responsabilità sopra indicata e non sarebbe costretto a manifestare un pensiero (fede nell'esistenza di Dio), che in effetti non ha.

Aggiunge ancora l'Avvocatura che il testimone, ove ritenga che, per la situazione venutasi a determinare, permangano dubbi sull'effettiva consistenza del suo pensiero, può pur confermare che la formula con la quale é invitato a prestare giuramento sta a significare che la consapevolezza della responsabilità che con quell'atto si assume davanti a Dio é propria, e non potrebbe essere altrimenti, di colui il quale crede nell'esistenza di Dio.

Un siffatto chiarimento cui il testimone intendesse affidare la non equivoca proiezione all'esterno delle sue opinioni in materia, non comporterebbe alcuna responsabilità, ove il giuramento venisse prestato; né agli effetti dell'art. 366, secondo comma, del Codice penale, né ad altro titolo delittuoso; sempre che, s'intende, tale manifestazione del proprio pensiero non si concreti in una offesa a beni tutelati dalla legge nell'ambito dell'osservanza dei principi deducibili dall'art. 21 della Costituzione.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dall'ordinanza innanzi riportata.

Nell'udienza del 22 giugno 1960 la difesa ha illustrato le deduzioni prodotte, insistendo nelle dette conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

La questione sottoposta all'esame della Corte é la seguente: se la formula contenuta nell'art. 449 del Cod. proc. pen. sia in contrasto con la norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione nei confronti della persona che, chiamata a deporre come testimone, si rifiuti di giurare dichiarandosi ateo.

Il testimone davanti al Pretore di Vicenza ha reso la seguente dichiarazione: "mi rifiuto di giurare sulla formula che la S. V. mi dice, perché in essa vi é un accenno a Dio e, quindi, per le idee religiose che non professo é in contrasto con la mia coscienza".

Per il combinato disposto degli artt. 142, primo comma, e 449, secondo e terzo comma, del Cod. proc. pen., l'autorità che riceve il giuramento ammonisce preventivamente chi deve prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite per i colpevoli di falsità in giudizio. Indi la stessa autorità legge la formula: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità". Il giuramento si presta pronunciando le parole "lo giuro".

Ciò posto, l'offesa alla libertà di pensiero non potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che il testimone con le parole "lo giuro" limita il proprio impegno "a dire tutta la verità e null'altro che la verità", senza manifestare alcun pensiero circa "la consapevolezza della responsabilità che col giuramento si assume davanti a Dio". Infatti, pur essendo l'intera formula letta dal giudice, le parole "lo giuro" si riferiscono a tutto il contenuto dell'art. 449. Il che si evince dal necessario collegamento tra l'ammonimento del vincolo religioso e la lettura della formula del giuramento, fatte entrambe dal giudice, senza intervallo, e seguite immediatamente dal solenne atto confermativo del giurante. Ove si aderisse alla tesi della scindibilità della formula, da un lato si disconoscerebbe la natura del giuramento, come atto formale e solenne da prestarsi con le modalità legislativamente stabilite, che non possono essere mutate né dal giudice che lo riceve, né dal giurante; dall'altro si verrebbe ad apportare una modificazione alla fattispecie del reato preveduto dal terzo comma dell'art. 366 del Cod. pen., modificazione che potrebbe farsi soltanto con provvedimento legislativo (art. 1 Cod. pen.).

La libertà di pensiero non potrebbe, inoltre, essere garantita con una riserva mentale del giurante, nel senso che la invocazione della Divinità abbia efficacia soltanto per il credente: la riserva importerebbe un atto interiore imposto, che verrebbe a violare, per altro verso, la libertà del pensiero del soggetto della prova.

Ad avviso della Corte, il contenuto della formula del giuramento non viola, nei confronti dell'ateo, la norma del primo comma dell'art. 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero. A questa conclusione si perviene in base alla interpretazione della norma impugnata per precisarne il contenuto ai fini della legittimità costituzionale.

La su trascritta formula risponde alla coscienza del popolo italiano, costituito nella quasi totalità di credenti e, quindi, presupponendo nel giurante la credenza in Dio, é adeguata a qualsiasi confessione, anche acattolica. La situazione del non credere é fuori della previsione dell'art. 449, perché la libertà religiosa, pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero: l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa.

A bene considerare le finalità della formula, il soggetto della prova é sostanzialmente invitato ad assumere, mediante il giuramento, l'impegno di dire "la verità". Ciò discende oltre che dalla ratio della norma, anche dal fatto che il rifiuto di prestare il giuramento, punito come rifiuto di un ufficio legalmente dovuto (art. 366, terzo comma, Cod. pen.), é classificato tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia - e precisamente nel capo primo dei "delitti contro l'attività giudiziaria" -, la quale potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di una fonte di prova. In tale modo il legislatore ha inteso assicurare il contributo del cittadino all'amministrazione della giustizia e, nel contempo, precisare il prevalente interesse penalmente protetto.

L'impegno, poi, relativo alla veridicità dei fatti, oggetto della prova, é reso solenne da un triplice ammonimento religioso morale - giuridico; cioè da un insieme di valori atti a vincolare la coscienza del testimone.

Ma a differenza del credente, che é consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio, l'ateo non viene ad assumere eguale responsabilità verso un Ente Supremo, la cui esistenza egli nega.

II giuramento non impone all'ateo una confessione religiosa. Le parole "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio" nei confronti di chi faccia professione di ateismo vanno intese nel senso di un richiamo alla responsabilità che il credente, e soltanto lui, assume col giuramento davanti a Dio. II vincolo, nei riguardi dell'ateo, di dire la verità é perciò rafforzato esclusivamente dalla consapevole responsabilità che assume con l'atto del giuramento davanti agli uomini, responsabilità puramente morale, e dalla minaccia di una sanzione penale; ma non dal senso della Divinità che per lui é irrilevante.

Giova, a tale punto, ricordare che la formula del giuramento appare ispirata ai sentimenti della coscienza comune quale espressione dei valori morali e religiosi, che possono agire sul testimone per spronarne il senso del dovere; mentre la varietà delle formule, nel succedersi delle legislazioni, sta a significare che la scelta degli elementi che la compongono (morali - religiosi ecc.) é fatta dal legislatore, in base alla influenza che i vari elementi, in un dato momento storico, possono esercitare sulla collettività per assicurare la veridicità della prova.

Così alcune legislazioni prescindono dal richiamo ad un Essere soprannaturale, fondando il giuramento sul senso dell'onore; altre stabiliscono che quando la legge richiede un giuramento, possa essere prestato con una semplice "affirmation"; altre, infine, hanno voluto imporre ai fatti esposti dal testimone una solenne garanzia di veridicità con la invocatio nonzinis divini in testem veritatis (Corpus iuris canonici, can. 1316).

Inoltre, l'art. 299 del Cod. proc. pen. del 1865, che pur stabiliva che il giuramento doveva prestarsi secondo i riti della credenza del giurante, fu modificato dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184, che limitò l'ammonimento del vincolo religioso ai "credenti". II Codice di procedura penale del 1913, sciogliendo la formula del giuramento da ogni ritualità religiosa, ne limitò il contenuto all'"obbligo di dire la verità, null'altro che, la verità" (artt. 87, 88, per il testimonio, 90, per il perito, 91, per l'interprete), e rimise al criterio del magistrato la facoltà di adeguare l'ammonimento della importanza religiosa dell'atto alla "qualità della persona". (Rel. ministeriale al primo progetto del Cod. proc. pen., pagg. 140-144).

Lo stesso Codice di procedura civile del 1942, nella formula del giuramento del consulente tecnico (art. 193) e dell'interprete (art. 122, terzo comma), prescinde da ogni accenno alla Divinità.

Va, infine, rilevato che la Costituzione del 1948 ha accolto l'istituto del giuramento (artt. 54, 91, 93), ma ne ha rimesso la regolamentazione al legislatore ordinario, indicandone peraltro le direttive, nel senso di fare consistere il vincolo dell'atto solenne "nella fedeltà alla Repubblica e nella osservanza della Costituzione e delle leggi". Queste direttive sono state tradotte nella legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 5; nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11, ecc.

Dai precedenti storici ora ricordati é dato desumere che, nel sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha quel carattere prevalente di religiosità, che si vorrebbe ad esso attribuire. Se, pertanto, la disposizione dell'art. 449 del Cod. proc. pen. ora impugnato si consideri, come é necessario, in relazione al sistema anzidetto, non si può fondatamente disconoscere che la disposizione stessa non incide né sulla libertà di pensiero, né sulla libertà di coscienza, perché il monito della responsabilità davanti a Dio non può essere inteso, ripetesi, se non nel senso che esso impegna soltanto la coscienza del credente, non già quella dell'ateo.

Pertanto, la disposizione dell'art. 449 del Cod. proc. pen. non é in contrasto con la norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione. Comunque spetta al legislatore ordinario vedere se e come la formula del giuramento possa essere modificata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nel senso indicato nella motivazione, la questione proposta con l'ordinanza del Pretore di Vicenza del 27 novembre 1959 sulla legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod. proc. pen., riguardante la formula del giuramento del testimone, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1960.

Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.

 

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 1960.