Sentenza n. 57 del 1960
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SENTENZA N. 57

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1827, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Cavallerin Margherita Giulietta e l'Ente per la colonizzazione del delta padano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Aldo Dedin, per Cavallerin Margherita Giulietta, e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'Ente per la colonizzazione del delta padano.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1827 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1952, n. 283), fu approvato, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione del delta padano nei confronti della signora Margherita Cavallerin, relativo ai terreni da questa posseduti nel territorio del Comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo) e fu disposto il trasferimento a favore dell'Ente di ettari 71.45.42 per un reddito dominicale di lire 35.519,86. Nel corso del giudizio promosso davanti al Tribunale di Venezia dall'espropriata, per ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà ed il risarcimento dei danni, il Tribunale sollevò la questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo.

Nell'ordinanza si premette che, secondo l'assunto dell'attrice, i dati catastali furono modificati, quanto al classamento dei terreni, nell'autunno del 1945, senza che se ne fosse data comunicazione all'espropriata; e che, per tale motivo, la Commissione censuaria provinciale, con decisione del 31 dicembre 1953, n. 8, su reclamo dell'interessata, aveva dichiarato inefficaci le predette variazioni fino al 31 dicembre 1951, modificando, con decorrenza dal 1952, la qualità e la classe rilevate negli accertamenti del 1945.

Osserva il Tribunale che, dovendosi fare riferimento, per l'applicazione della citata legge n. 841 del 1950, ad istituti preveduti dalle leggi sul catasto, sorge il dubbio se i requisiti richiesti da tali leggi per la legittimità ed efficacia dei dati stessi, abbiano influenza anche ai fini dell'espropriazione per la riforma fondiaria e, quindi, sulla legittimità dei decreti di scorporo.

Né, aggiunge, il dubbio potrebbe essere superato per il fatto che le variazioni, posteriori al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, sarebbero irrilevanti, poiché nella specie la questione si presenterebbe sotto un aspetto diverso, dato che la Commissione censuaria provinciale ha dichiarato l'inefficacia retroattiva delle rilevazioni catastali risultanti alla data anzidetta, facendo, quindi, venir meno la presunzione di legittimità dei dati stessi. Non si potrebbe neppure obiettare, si nota nell'ordinanza, che all'interessata sarebbe ormai preclusa ogni eccezione al riguardo, non avendo proposto tempestivamente reclamo ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, poiché, nel caso in esame, non si contesta la rispondenza alla realtà delle risultanze catastali, bensì la loro legittimità ed efficacia ai fini dello scorporo.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata e, dopo le prescritte comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1959, n. 264.

In questa sede si é costituita la sig.ra Cavallerin, rappresentata dagli avvocati Enrico Bassanelli e Aldo Dedin, che hanno depositato le deduzioni il 20 novembre 1959, concludendo per l'illegittimità del decreto di espropriazione. Anche la difesa dell'espropriata fa rilevare che il principio della invariabilità, ai fini della procedura di scorporo, dei dati catastali risultanti alla data del 15 novembre 1949, non potrebbe applicarsi nella specie, dato che, nell'attuale controversia, si discute non già dell'esattezza dei dati anzidetti, bensì della conseguenza che, circa l'efficacia dei medesimi, deriverebbe dalla decisione della Commissione censuaria provinciale, in base ai principi generali sulla portata delle dichiarazioni di nullità.

Si osserva, altresì, che all'interessata non potrebbe essere opposta la preclusione derivante dall'inosservanza dell'art. 6 della legge n. 841, poiché questa disposizione é esclusivamente diretta a correggere gli eventuali errori circa la determinazione del reddito dominicale nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, mentre, nella specie, si tratterebbe di un vizio relativo alla procedura di accertamento delle variazioni dei dati anzidetti, non notificate all'interessata; vizio la cui sussistenza é stata riconosciuta dalla competente Commissione e che sarebbe deducibile anche se il procedimento di scorporo si é ormai esaurito.

Si sono costituiti l'Ente per la colonizzazione del delta padano, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 26 agosto 1959, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'agricoltura, nell'interesse dei quali l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato le deduzioni il 10 ottobre 1959.

L'Avvocatura assume che, in linea di fatto, é pacifico che il piano particolareggiato é stato compilato in base ai dati catastali risultanti dalle variazioni apportate nel 1945.

Osserva, peraltro, che, in base alle disposizioni degli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), l'Ente espropriante deve attenersi ai dati catastali risultanti alla data della compilazione del piano, non avendo né potere, né obbligo di accertare se le operazioni dell'Ufficio tecnico erariale siano state o no regolarmente eseguite. II sistema della riforma fondiaria sarebbe fondato necessariamente su elementi fissi ed immutabili, dovendosi ritenere tutta la proprietà terriera cristallizzata al 15 novembre 1949 per quanto attiene alla titolarità, e al momento della compilazione dei piani, per quanto attiene alle risultanze catastali circa il classamento. Ciò deriverebbe logicamente dalla disposizione dell'art. 6 della legge n. 841, il quale, ai fini della determinazione della quota di scorporo per il classamento, non ammette altro ricorso da parte dell'Ente espropriante e del proprietario espropriato, se non quello alla Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in via generale, che qualsiasi variazione dei dati catastali, successiva alle date anzidette, non potrebbe avere alcuna influenza ai fini della riforma fondiaria, anche perché le leggi che la disciplinano stabiliscono dei termini perentori entro i quali gli scorpori devono essere effettuati. E deriverebbe in particolare, per quanto riguarda l'attuale controversia, che la decisione della Commissione potrebbe costituire titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma non avrebbe alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo e, quindi, sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure tener presente, si aggiunge, che la procedura di espropriazione si sarebbe svolta e si sarebbe compiuta prima della pronunzia della Commissione provinciale; decisione che, in ogni modo, sarebbe stata emessa a seguito di ricorso proposto ai sensi e per gli effetti del regolamento dell'8 dicembre 1938, sopra ricordato, e non già in base allo speciale ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n. 841.

L'Avvocatura dello Stato, pertanto, ricordando anche la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'importanza della data del 15 novembre 1949, conclude chiedendo che si dichiari inammissibile, o comunque infondata, la questione di legittimità costituzionale ora sollevata.

Aggiunge, peraltro, l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, alla decisione della Commissione censuaria provinciale, non potrebbe attribuirsi alcuna rilevanza, anche perché detta Commissione difetterebbe di competenza funzionale per decidere circa le questioni inerenti al classamento dei terreni soggetti alla legge di riforma; competenza che sarebbe, invece, devoluta specificamente alla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950.

Conclude quindi l'Avvocatura perché si dichiari inammissibile, o comunque si respinga, la questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo.

La difesa dell'espropriata, con memoria depositata il 26 maggio 1960, insiste sul rilievo che la questione sottoposta all'esame di questa Corte é diversa da quella finora decisa con le sentenze richiamate dalla difesa dell'Ente di riforma. e che l'art. 6 della legge del 1950, n. 841, non é utilmente richiamato nel caso in esame, poiché si tratta di terreni iscritti nel nuovo catasto e che perciò l'interessata non aveva alcuna ragione di proporre il ricorso preveduto dal predetto art. 6.

Osserva, d'altra parte, che le leggi di riforma fondiaria si ricollegherebbero alle leggi sul catasto, e che i dati catastali che risultavano iscritti al 15 novembre 1949 non potrebbero considerarsi definitivamente acquisiti perché ancora soggetti ai ricorsi dell'interessata; ricorsi che questa non avrebbe proposto prima della data anzidetta stante il ritardo nella notificazione da parte dell'ufficio tecnico erariale. Gli elementi certi, alla data del 15 novembre 1949, sarebbero, quindi, quelli riferentisi al classamento anteriore alle variazioni introdotte nel 1945. D'altra parte, né dalle leggi sulla riforma fondiaria e neppure dall'art. 6 si dedurrebbe alcun elemento per ritenere che le iscrizioni catastali acquisterebbero carattere di definitività indipendentemente dai reclami che l'interessata sarebbe legittimata a proporre in base alle leggi vigenti. Reclami che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuti ammissibili a tutela dei diritti soggettivi.

Aggiunge, inoltre, che la decisione della Commissione provinciale opererebbe retroattivamente in relazione agli effetti dell'annullamento, non soltanto per quanto attiene al rimborso delle imposte, ma anche per ciò che riguarda l'efficienza giuridica dei dati catastali ai fini della riforma, poiché la immutabilità dei dati indicati nel 1949, non può che riferirsi ai dati legittimamente acquisiti.

 

Considerato in diritto

 

Nell'attuale controversia, la questione sottoposta al giudizio della Corte, con l'ordinanza del 14 luglio 1959 emessa dal Tribunale di Venezia, si presenta negli stessi termini della questione decisa con la sentenza di pari data n. 56. La questione stessa si concreta nell'esaminare se, come sostiene la difesa dell'espropriata, possa ritenersi illegittimo, per inosservanza dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio), il decreto di scorporo, in quanto, nel piano particolareggiato, sono stati compresi, come non si contesta, dati catastali risultanti dagli accertamenti effettuati di ufficio nel 1945, ma notificati all'interessata il 26 novembre 1952, quando già era stato emanato il decreto di espropriazione del 26 ottobre 1952. Contro i quali accertamenti l'espropriata aveva proposto ricorso alla Commissione censuaria comunale nel termine stabilito dall'art. 125, secondo comma, del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, per la conservazione del nuovo catasto.

A favore della legittimità del decreto di espropriazione la difesa dell'Ente di riforma espone argomentazioni analoghe a quelle dedotte nella causa decisa con la sentenza di pari data n. 56 sopra ricordata.

Sostiene: che il sistema delle leggi di riforma fondiaria é fondato necessariamente, data anche la brevità dei termini perentori assegnati per l'esercizio della delega, su elementi fissi ed immutabili, cioè sulle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949, per quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e alla data della compilazione del piano, per ciò che riguarda la qualità e classe dei terreni da espropriare; che pertanto qualsiasi variazione apportata successivamente a tali date non potrebbe essere opposta all'Ente incaricato dell'espropriazione, il quale non avrebbe né potere né dovere di sindacare la regolarità degli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico erariale; e che perciò nessuna influenza potrebbe spiegare la decisione della Commissione censuaria provinciale, emessa in base al regolamento del 1938 sopra citato. Deduce inoltre che, secondo la disposizione dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sarebbe ammesso soltanto il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale per le zone in cui sono in vigore i vecchi catasti, e che nessun altro reclamo per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo, é ammissibile contro le risultanze del catasto.

Queste argomentazioni, ad avviso della Corte, non possono ritenersi fondate per le stesse ragioni già esposte nella sentenza sopra citata, alle quali, quindi, confermandole, si fa qui riferimento. Ciò posto é da rilevare che, anche per quanto riguarda l'attuale controversia, tra i documenti trasmessi dal Tribunale é compreso il modello n. 11, compilato il 29 ottobre 1952 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, dal quale risulta che, nel 1945, fu eseguita dall'ufficio stesso la revisione del classamento dei terreni di proprietà dell'espropriata e che tale modello é stato notificato alla interessata soltanto il 26 novembre 1952.

In base a questi elementi di fatto (sui quali non vi é contestazione), pure nel caso in esame, come in quello esaminato con la sentenza di pari data n. 56, é da osservare che le variazioni che risultavano iscritte nei registri catastali alla data del 15 novembre 1949, apportate in seguito alla verifica di ufficio del 1945, non potevano ritenersi operanti ai fini dello scorporo. Nella sentenza sopra indicata, infatti, si é posto in rilievo, ed ora si conferma, che le variazioni apportate nel 1945 non potevano ritenersi definitivamente acquisite, ai sensi e per gli effetti delle leggi catastali (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976; regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153), alle quali, come si é pure rilevato, si ricollega la legge del 21 ottobre 1950, n. 841. É da aggiungere che l'interessata ha proposto ricorso alle Commissioni censuarie dopo la compilazione del piano particolareggiato, avendo l'Amministrazione soltanto il 26 novembre 1952, come si é accennato, proceduto alla prescritta notificazione delle variazioni anzidette; dalla data della quale, come espressamente dispone l'art. 125, secondo comma, del regolamento del 1938, decorre il termine per proporre reclamo contro il risultato delle verificazioni catastali.

Ed anche con riferimento alla causa attuale occorre rilevare che l'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non é utilmente richiamato dall'Avvocatura dello Stato. II ricorso speciale, infatti, da proporre direttamente alla Commissione centrale entro 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio comunale, é consentito soltanto nelle zone dove sono tuttora in vigore i vecchi catasti; situazione che, come é pacifico, non si verifica nella specie. É palese perciò che la signora Cavallerin non avrebbe potuto avvalersi della facoltà anzidetta. Ma é anche da ritenere che alla medesima non si può opporre la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 sopra riferito. Poiché, come pure risulta chiaramente dai lavori preparatori, questa disposizione non esclude che, nelle zone dove i terreni sono già iscritti nel nuovo catasto, i proprietari possono ricorrere agli organi competenti per la tutela del diritto di proprietà, nei termini e secondo le disposizioni delle leggi sul catasto sopra ricordate. Ma, nella specie, per la particolare situazione verificatasi, l'interessata non ha potuto proporre i reclami consentiti dalle leggi catastali, se non dopo la compilazione del piano e l'emanazione del decreto di scorporo, per il fatto della Amministrazione, che non ha data tempestiva comunicazione all'espropriata delle variazioni apportate.

Analogamente, quindi, a quanto si é rilevato nel caso esaminato dalla sentenza di pari data n. 56, posto che sono stati assunti a base del piano particolareggiato, compilato nei confronti dell'espropriata, dati catastali non ancora definitivamente acquisiti e dei quali si é pure riconosciuta l'inefficacia (fino al 31 dicembre 1951) dalla competente Commissione censuaria provinciale, non può disconoscersi l'illegittimità del decreto di scorporo, per quanto attiene a tali dati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -  Giuseppe BRANCA.                                                                           

 

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 1960.