ORDINANZA N. 55
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 793, promosso con l'ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale di Bari emessa nel procedimento civile vertente tra Lo Muzio Lorenzo e l'Ente per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958.
Ritenuto che con atto di citazione notificato il 6 luglio 1954 il sig. Lorenzo Lo Muzio conveniva davanti al Tribunale di Bari la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, per ottenere la dichiarazione di illegittimità del procedimento espropriativo attuato nei suoi confronti e la riconsegna dei beni espropriati;
che con ordinanza 6 giugno 1957 il Tribunale di Bari disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché questa giudicasse: "Se il provvedimento di scorporo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 793, sia viziato, in tutto o in parte, per eccesso di potere legislativo, da illegittimità costituzionale, per aver disposto la espropriazione dei terreni di Lo Muzio Lorenzo siti in agro di Manfredonia (Foggia), tenendo presenti variazioni catastali accertate nel 1948, ma registrate con nota di variazione 1031 del 19 agosto 1952, e comportanti cambiamenti di qualifica da "pascolo" a "seminativo" e maggiori redditi dominicali, nonché parziale aumento di estensione, anziché, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, le risultanze del catasto al 15 novembre 1949 che comportano una minore quota di scorporo";
che nel procedimento davanti alla Corte si costituivano regolarmente l'avv. Guido Lo Re, per il Lo Muzio, e l'Avvocatura generale dello Stato, per la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise;
che in data 22 aprile 1960 l'Avvocatura generale dello Stato depositava nella cancelleria della Corte copia di una scrittura privata del 16 dicembre 1959, registrata a Bari il 24 successivo al n. 11329/I, dichiarando che con essa le parti avevano concluso un accordo transattivo, risolvendo ogni questione della causa, ivi compresa quella concernente il carico delle spese giudiziali;
che non compete alla Corte costituzionale l'esame dell'atto di transazione, né sotto l'aspetto formale, né per quanto concerne il suo contenuto e la sua efficacia rispetto al processo pendente davanti al Tribunale di Bari e presentemente sospeso;
che, tuttavia, i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione che era stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 1960.