ORDINANZA N. 47
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:
ordinanze 30 aprile 1959 del Tribunale di Brescia emesse nei procedimenti civili vertenti tra Faroni Angelo, Mingardi Felice e l'I. N. P. S., iscritte rispettivamente ai nn. 83 ed 84 del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1 agosto 1959;
ordinanza 12 maggio 1959 emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento civile vertente tra Calistri Filippo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1 agosto 1959; ordinanze 9 luglio 1959 del Tribunale di Brescia emesse nei procedimenti civili vertenti tra Antonini Biagio, Maestrini Pietro, Maroni Battista, Pellegrino Antonio, Faustinelli Emilia, Toretti Simone e l'I.N.P.S., iscritte rispettivamente ai nn. 96, 97, 98, 99, 100, 101 del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 3 ottobre 1959;
ordinanza 7 ottobre 1959 del Tribunale di Brescia, emessa nel procedimento civile vertente tra Barbiroli Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 5 dicembre 1959;
ordinanza 31 dicembre 1959 del Tribunale di Reggio Emilia, emessa nel procedimento civile vertente tra Iotti Alfredo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1960.
Ritenuto che, nel corso di vari procedimenti civili pendenti avanti ai Tribunali di Brescia, Massa e Reggio Emilia tra alcuni lavoratori e l'I.N.P.S. per il pagamento dell'indennità di disoccupazione di cui all'art. 73 e seguenti del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che sancisce l'incompatibilità della indennità stessa con qualsiasi trattamento pensionistico, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra;
che la decisione di tale questione é stata rimessa alla Corte, con le sopra indicate ordinanze del Tribunale di Brescia, sotto il duplice profilo della violazione del limite di tempo di cinque anni fissato dalla legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento della materia previdenziale, ed in forza della quale é stato emesso il decreto delegato contenente la disposizione impugnata, nonché della violazione del limite sostanziale fissato dalla stessa legge all'attività legislativa del Governo, per essere la sancita incompatibilità, di cui alla disposizione stessa, in contrasto coi criteri stabiliti al riguardo dalla legge delega;
che nelle altre ordinanze sopra indicate, la questione di legittimità costituzionale é stata proposta sotto il solo aspetto della violazione sostanziale dei limiti della delega;
che in tutti i giudizi promossi con le ordinanze del Tribunale di Brescia si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mentre l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati M. Aureli, M. Pizzicannella, G. Nardone e P. Pierini, si é costituito in tutti i giudizi stessi, tranne quello concernente la Barbiroli;
che nel giudizio promosso con ordinanza del Tribunale di Massa si é costituito il solo I.N.P.S., rappresentato e difeso dai predetti avvocati, ed in quello promosso con ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli stessi avvocati sopra nominati, e la parte privata, rappresentata e difesa dall'avv. V. Crisafulli e dall'avv. F. Agostini;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 34 del 24 maggio 1960 ha già deciso le questioni così come prospettate nelle ordinanze di cui si tratta, dichiarando infondata quella concernente la pretesa violazione del limite temporale posto dall'art. 37 della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e dichiarando la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità fra la indennità di disoccupazione ed un trattamento di pensione;
che non sono state addotte né sussistono ragioni per modificare tale pronunzia;
che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate, la prima perché già negativamente risolta, e la seconda perché la norma impugnata, già dichiarata costituzionalmente illegittima, ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Brescia, Massa e Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 1960.