SENTENZA N. 18
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. GIOVANNI CASSANRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il Coordinamento legislativo della previdenza sociale, e dell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, promosso con ordinanza 12 maggio 1959 del Pretore di Gorizia nel procedimento di esecuzione a istanza di Cumari Teresa in Di Bon contro Di Bon Sergio, debitore principale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, terzi pignorati, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
Udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Ritenuto in fatto
Con verbale di separazione omologato il 20 novembre 1952 dal Tribunale di Gorizia, i coniugi Di Bon Sergio e Cumari Teresa addivenivano alla separazione consensuale. La figlia rimaneva affidata alla madre, che si impegnava a curarla ed educarla convenientemente; il padre si impegnava a versare alla moglie L. 11.000 mensili, compreso il mantenimento della figlia.
Con atto di precetto notificato al Di Bon, la Cumari, assumendo che il marito era debitore di somme non corrisposte dal l0 dicembre 1958, ne intimava il pagamento; con successivo atto di pignoramento presso terzi citava l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L.), enti debitori rispettivamente di pensione e di rendita a favore del Di Bon, a comparire dinanzi al Pretore di Gorizia per rendere la dichiarazione di terzo prescritta dall'art. 547 del Cod. proc. civile.
All'udienza i rappresentanti dei predetti Istituti rendevano la dichiarazione, facendo tuttavia rilevare l'uno l'impignorabilità anche a causa di alimenti delle pensioni di invalidità ai sensi dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, l'altro l'impignorabilità delle rendite ai sensi dell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
La difesa della Cumari sollevava questione sulla legittimità costituzionale delle citate norme perché in contrasto con gli artt. 29 e 30 della Costituzione. Assumeva al riguardo che nella norma contenuta nell'art. 29 rientra il dovere della reciproca assistenza tra i coniugi; qualora il debitore inadempiente non abbia beni e sia soltanto titolare di pensioni o rendite corrisposte dall'I.N.P.S. e dall'I. N. A. I. L., il creditore viene a trovarsi nell'impossibilità di agire a tutela del proprio diritto, ostando l'impignorabilità disposta dagli articoli in parola. Per quanto poi concerne l'art. 30, rilevava che resta inoperante, per le enunciate ragioni, il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
Il Pretore di Gorizia, con ordinanza 12 maggio 1959 letta in udienza; ritenendo non manifestamente infondata la sollevata questione in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, notificata al Di Bon il 4 luglio 1959, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 maggio 1959 e comunicata ai Presidenti delle Camere legislative, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959 e iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio innanzi alla Corte si é costituito soltanto l'I.N.P.S. in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureii, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, depositando in cancelleria deduzioni il 29 settembre 1959.
Osserva la difesa dell'I.N.P.S. che le norme contenute negli artt. 29 e 30 della Costituzione, come risulta dalla loro collocazione nella parte I, titolo Il, hanno natura programmatica e sono dettate per indicare le finalità che lo Stato intende perseguire rispetto a determinate istituzioni (famiglia) e attività (arte, scienza e istruzione). Pertanto non può ravvisarsi un contrasto diretto tra i richiamati articoli della Costituzione e l'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935, perché quelli fissano principi etico - sociali dell'ordinamento familiare, mentre questo tende a garantire all'assicurato l'esclusivo personale diritto di godere della prestazione previdenziale per evitargli misera sorte non essendo più in grado di procurarsi un guadagno a causa della vecchiaia o della invalidità.
Il rilievo fatto dal Pretore di Gorizia, secondo cui dalla impignorabilità della pensione può derivare in concreto l'impossibilità di soddisfare coattivamente il credito alimentare, più che costituire argomento giuridico segnala la possibilità di un inconveniente pratico. Ora, a prescindere dalla considerazione che l'ordinamento giuridico appresta altri mezzi e sanzioni per costringere il capo famiglia ad adempiere ai suoi obblighi, non é dubbio che la difficoltà di realizzare coattivamente quanto occorre per il mantenimento non ha diretta relazione con la impignorabilità di un determinato cespite, il quale viene per altro concesso in vista di finalità assistenziali che lo Stato persegue ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione.
Conclude, pertanto, che voglia la Corte dichiarare non fondata la questione sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 in riferimento agli artt. 29 e .30 della Costituzione.
Nell'udienza pubblica l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha svolto le argomentazioni e confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza 12 maggio 1959 il Pretore di Gorizia ha proposto la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Ha ravvisato il Pretore un contrasto tra le citate norme, in quanto le prime, stabilendo il principio della impignorabilità ed insequestrabilità delle pensioni e delle rendite che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. rispettivamente corrispondono ai propri assistiti, precludono al coniuge e ai figli minori il conseguimento degli alimenti, rendendo così inoperanti i precetti degli indicati articoli della Costituzione dettati a tutela dei diritti della famiglia (art. 29), con speciale riguardo al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli (art. 30).
2. - Reputa la Corte che la proposta questione non sia fondata.
L'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 e l'art. 45 del R.D. n. 1765 del 1935 hanno in comune la regola della intangibilità delle pensioni e delle rendite rispettivamente corrisposte dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L., regola che il legislatore ha dettato in considerazione delle particolari finalità della tutela previdenziale, quelle cioè di assicurare al soggetto protetto non più in grado di provvedere al suo sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita; criterio questo che risponde al dettato dell'art. 38 della Costituzione.
Negli stessi articoli sono per altro previsti casi di deroga alla regola della impignorabilità e insequestrabilità (per il pagamento di spese di giudizio alle quali l'assistito sia stato condannato e, per quanto riguarda l'I. N. p.s., anche nell'interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o ricoveri per il pagamento di diarie), eccezioni che non possono essere estese a ipotesi diverse da quelle indicate. Ora, a ben considerare il contenuto delle norme in questione, la censura di incostituzionalità non viene propriamente ad incidere sulla regola della impignorabilità, ma piuttosto sulle relative eccezioni.
Essa si sostanzia, invero, nel rilevare la mancanza nelle norme impugnate concernenti la speciale materia in esame di una disposizione che assicuri al soggetto titolare di un credito alimentare un particolare mezzo di esecuzione civile - pignoramento presso terzi - il quale consenta la realizzazione coattiva del proprio diritto.
Non si può quindi ravvisare un contrasto tra le norme in questione così come formulate e quelle contenute negli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Queste ultime, informate a finalità etico - sociali, enunciano diritti della famiglia e dei figli, mentre le norme impugnate, come sopra é detto, sono riferibili ai principi enunciati nell'art. 38 della Costituzione in ordine alla materia previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori invalidi per infermità e per vecchiaia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 12 maggio 1959 del Pretore di Gorizia sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 1960.