ORDINANZA N. 10
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.
Ritenuto che il Pretore di Torino, investito del procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre, imputate della contravvenzione di cui al quarto ed al quinto comma dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., per aver tenuto una riunione in luogo pubblico senza aver dato il prescritto preavviso, ebbe a sollevare, di ufficio, con ordinanza del 14 luglio 1959, la questione di legittimità costituzionale del quarto comma del detto art. 18, in relazione all'art. 17 della Costituzione;
che l'ordinanza, debitamente notificata, fu comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 31 ottobre 1959;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, il difensore della Gaeta, con deduzioni depositate il 20 novembre 1959, insisteva per la dichiarazione di illegittimità della indicata norma, al che si opponeva l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in giudizio il 29 agosto 1959 in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il Pretore di Torino ha osservato, nella propria ordinanza, che la semplice omissione del preavviso non potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 17 della Costituzione, che stabilisce che l'autorità di p.s. può vietare soltanto le riunioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
Considerato che, senza entrare nella valutazione che potrà fare l'autorità di p.s., il che é fuori questione, il punto in controversia riguarda la legittimità costituzionale della sanzione penale stabilita nell'art. 18 della legge di p.s. per il semplice mancato adempimento dell'obbligo di dare, in ogni caso, il preavviso per le riunioni in luogo pubblico, in modo che possa così essere esercitata l'attività discrezionale della p.s. a tutela dell'ordine pubblico;
che la legittimità costituzionale della norma in questione é stata ripetute volte affermata da questa Corte ed in particolare con la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956;
che nessun elemento nuovo é stato addotto con l'ordinanza del Pretore, né dalla difesa della parte, onde non v'é motivo di discostarsi dalla precedente giurisprudenza della Corte.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 1960.