ORDINANZA N. 7
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1956 dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Amico Corrado e Salerni Alfredo, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959.
Ritenuto che a seguito di rapporto dell'Autorità di P. S. di Pescara, D'Amico Corrado e Salemi Alfredo furono rinviati a giudizio avanti al Tribunale di Pescara quali imputati del reato previsto e punito dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, per avere nella notte del 2 giugno 1955 cantato nelle vie di Pescara l'inno "Giovinezza";
che il difensore degli imputati sollevò l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 5 in riferimento all'art. 21 della Costituzione e chiese che il giudizio venisse sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;
che il Tribunale, su conforme parere del P. M., con l'ordinanza indicata in epigrafe, ritenne non manifestamente infondata l'eccezione e, sospeso il giudizio, ordinò la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che le parti private non si sono costituite e non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1958, n. 74, depositata in Cancelleria il 6 dicembre successivo, ha dichiarato "infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma della Costituzione";
che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per scostarsi dalla suindicata pronuncia, la quale pertanto deve venire confermata nel dispositivo e nella motivazione;
Visti gli artt. 26, comma secondo e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - MARIO COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 1960.