ORDINANZA N. 52
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 24 gennaio 1956 (pervenuta a questa Corte il 20 gennaio 1959) del Tribunale di Pescara, emessa nel procedimento penale a carico di Masciovecchio Egidio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 ed iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1959.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata rimessa a questa Corte con l'ordinanza 24 gennaio 1956 del Tribunale di Pescara;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 giugno 1956, n. 146;
che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi fo, 2, 3, 4, 6 e 7 del menzionato art. 113, tali norme, unitamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non é stata sollevata nella specie questione di legittimità costituzionale;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1959.