Ordinanza n. 42 del 1959
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ORDINANZA N. 42

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1958 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima Rosario e Luigi e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

uditi l'avv. Cesare Gabriele e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto che nel giudizio promosso dai signori Solima Rosario e Luigi contro l'Opera per la valorizzazione della Sila il Tribunale di Cosenza emetteva il 9 luglio 1958 un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, perché giudicasse della legittimità costituzionale dei decreti legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410, e 18 dicembre 1951, n. 1423, emanati in attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'Altipiano silano e dei territori ionici contermini;

che questa Corte si é pronunciata con sentenza di pari data limitatamente alle questioni relative alla legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 1423, riflettente l'espropriazione di terreni nel Comune di S. Sofia d'Epiro ed a quelle relative alla legittimità costituzionale della legge 230, in attuazione della quale il decreto stesso é stato emanato;

Considerato che, in ordine al decreto 18 dicembre 1951, numero 1410, relativo alle espropriazioni eseguite nel Comune di Bisignano in testa al defunto Vincenzo Solima, dante causa degli attori del giudizio a quo, non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza di rimessione, ai fini della dimostrazione della rilevanza, taluni punti di fatto che interessano alcune delle questioni proposte;

che la prima di tali questioni riguarda il fatto che il piano particolareggiato di espropriazione, redatto dall'Opera Sila ai sensi dell'art. 3 della legge 230 e posto in pubblicazione ai sensi dell'art. 4, indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani Vincenzo e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso dei fondi in questione, congiuntamente - a quanto assumono gli attori del giudizio a quo - col cugino Eugenio Solima, il quale peraltro non é indicato in alcun modo neL piano), mentre invece il decreto legislativo di scorporo approvava il piano (art. 1) e operava l'espropriazione (art. 2) "nei confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino";

che la seconda questione riguarda il fatto che l'espropriazione avrebbe colpito certi terreni di proprietà comune in danno di uno solo dei comproprietari (Vincenzo Solima), in contrasto con l'asserito principio - che sarebbe presupposto anche dalla legge n. 230 -, secondo il quale all'ente espropriante non sarebbe consentito espropriare "una quota indivisa";

che i punti di fatto che non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza del giudice a quo, sono i seguenti: 1) se contenesse una intestazione e a chi fosse effettivamente intestato il piano di scorporo a suo tempo redatto dall'Opera Sila e posto in pubblicazione nel Comune di Bisignano; 2) quali fossero le complessive consistenze terriere al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e Francesco Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero intestati in catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati col decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Cosenza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1959.