Ordinanza n. 40 del 1959
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 40

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1958 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Felici Eumene e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;

uditi l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni; per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che Felici Eumene, con citazione 22 ottobre 1957, conveniva avanti al Tribunale di La Spezia l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendone la condanna a corrispondergli l'indennità di disoccupazione, che egli aveva inutilmente chiesta in via amministrativa;

che il Felici esponeva che egli godeva della pensione di invalidità, e che poi, essendo migliorate a seguito di apposite cure le sue condizioni fisiche, aveva riacquistato la capacità lavorativa per lavori medi e leggeri, occupandosi come modellatore marmista, e che, in seguito, era rimasto disoccupato e perciò aveva chiesto la relativa indennità;

che l'Istituto, costituitosi in giudizio, eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza della domanda del Felici, fondando l'eccezione sul decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui art. 32, ultimo capoverso, dispone che l'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali é percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra;

che il Felici replicò denunciando un vizio di eccesso di delega, in quanto l'art. 32 del D. P. R. n. 818 avrebbe ecceduto i limiti della potestà attribuita al Governo dalla legge delegante (4 aprile 1952, n. 218), e ciò perché aveva stabilito in modo assoluto, salvo il caso di pensione di guerra, il divieto di cumulabilità della indennità di disoccupazione con le pensioni di invalidità o di vecchiaia, mentre tale cumulo doveva ritenersi ammissibile in base alle norme della nostra legislazione antecedente al D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, e applicabile quindi alla specie;

che il Tribunale emanava l'ordinanza 24 luglio 1958, con la quale, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale perché decidesse la questione della legittimità costituzionale del citato art. 32 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818;

Considerato che l'I. N. P.S., nelle deduzioni presentate avanti alla Corte, ha in via preliminare eccepito che, qualora non si conosca all'impugnato art. 32 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, efficacia retroattiva, risulta chiaramente che la questione della sua legittimità costituzionale non ha rilevanza per la decisione del processo di merito, in quanto la disciplina della fattispecie va ricercata nelle norme preesistenti all'emanazione dell'art. 32;

che la stessa tesi aveva sostenuto il Felici avanti al Tribunale proponendo anche mezzi istruttori;

che indubbiamente essenziale ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale era l'esame del problema se il giudizio pendente davanti al Tribunale potesse essere definito in base alla normazione preesistente al D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, essendo oggetto della controversia rapporti sorti prima ancora della emanazione del medesimo, e che tale esame non risulta fatto dal Tribunale di La Spezia, mancando nell'ordinanza qualsiasi cenno alla tesi che era stata sostenuta dal Felici;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di La Spezia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1959.