ORDINANZA N. 37
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. ALDO Sandulli
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3310, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1957 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Visocchi Margherita e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Michele Giorgianni, per la Visocchi, e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per l'Ente di riforma e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel giudizio vertente fra la signora Visocchi Margherita e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, il Tribunale di Bari emetteva il 6 giugno 1957 un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, competente a giudicare: se il provvedimento di scorporo di cui al D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3310, fosse viziato, in tutto o in parte, per eccesso di potere legislativo, di illegittimità costituzionale, per avere approvato un unico piano particolareggiato di espropriazione per due quote di terreni indivisi, appartenenti a Visocchi Margherita ed Elena, anziché due distinti piani, con distacco di ciascuna quota soggetta ad espropriazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; per aver disposto la espropriazione dei terreni indivisi in danno di Margherita Visocchi, in termini di reddito dominicale, nella misura del 54.09 per cento, in contrasto con il piano particolareggiato e oltre i limiti fissati dal citato art. 4 della legge n. 841; per aver disposto il vincolo di indisponibilità su terreni indivisi costituenti il terzo residuo senza alcuna distinzione per le due condomine espropriate ed in violazione degli artt. 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 8, secondo comma, legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che, ai fini della dimostrazione della rilevanza delle questioni prospettate con la menzionata ordinanza, non risultano sufficientemente accertati i seguenti punti: 1) quale era la quota di proprietà di ciascuna delle due condomine sui fondi espropriati dall'Ente di riforma in sede di scorporo e sui fondi costituenti il terzo residuo; 2) quali proposte furono presentate dalle condomine per il miglioramento e la trasformazione dei fondi costituenti il terzo residuo e a quali fondi o porzioni di fondi compresi nel terzo residuo si riferivano tali proposte; 3) se le dette proposte furono fatte congiuntamente o separatamente dalle due condomine; 4) se il provvedimento dell'Ente sulle singole o sull'unica domanda di miglioramento e trasformazione fu conforme alle proposte stesse e se e in qual modo o misura fu difforme;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1959.