SENTENZA N. 20
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495 promossi con due ordinanze del 28 febbraio 1958 del Tribunale di Roma, emesse nei procedimenti penali a carico di Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo, pubblicate nella (Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1958, n. 89 ed iscritte ai nn. 14 e 15 del Registro ordinanze 1958.
Udita la relazione del Giudice Biagio Petrocelli in camera di consiglio.
Ritenuto in fatto
Dinanzi al Tribunale di Roma pendeva procedimento penale a carico di Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo, imputati del delitto di cui agli artt. 25 e 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e 107 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, per essere stati trovati, quali rivenditori al minuto, in possesso di olio di lino cotto contenuto in recipienti che non recavano all'esterno la indicazione del peso, e, inoltre, - quelli del De Sanctis - sprovvisti di chiusura stabile.
All'udienza del 28 febbraio 1958 il Tribunale emise, per ciascuno dei due procedimenti, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (nn. 14 e 15 Reg. ord.), ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, sollevata dalla difesa in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, in quanto l'art. 31 del citato decreto, col qualificare contrabbando la detenzione di olio di lino cotto in recipienti con caratteristiche diverse da quelle prescritte dall'art. 25, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, con la quale il Governo era delegato ad emanare norme complementari e integrative della disciplina degli oli di semi.
Non essendovi stata costituzione di parti, le due cause, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sono state trattate nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959.
Considerato in diritto
Data la identità di oggetto, la Corte ritiene di provvedere con unica sentenza.
L'art. 2 della legge di delega stabilisce, per le violazioni delle norme complementari ed integrative della disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, soltanto la pena dell'ammenda, conferendo così al reato il carattere di contravvenzione, ai sensi degli artt. 17 e 39 Codice penale. Dall'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, al contrario, la detenzione di olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a quelle stabilite dall'art. 25, é qualificata come "contrabbando", reato che, anche nella ipotesi generica dell'art. 107 della legge doganale, é punito con la multa ed assume pertanto il carattere di delitto. Ciò importa indubbiamente una violazione dei limiti della delega, per la natura del reato in sé, per la diversa pena che vi corrisponde, per gli effetti, notevolmente diversi, che l'ordinamento giuridico riconnette rispettivamente al delitto e alla contravvenzione. Si deve pertanto dichiarare la illegittimità costituzionale della norma dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495.
Tenuto presente, inoltre, l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte deve pervenire a identica pronuncia anche in ordine all'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che approva il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, emanato ai sensi della delega contenuta nell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, in quanto anche nella indicata norma si dispone che la inosservanza delle prescrizioni circa il condizionamento dell'olio di lino cotto nei recipienti sia punita "con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
visto l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1959.