Ordinanza n. 18 del 1959
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ORDINANZA N. 18

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 3 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa nel procedimento penale a carico di Conti Pierino ed altri, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957;

2) ordinanza 5 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa nel procedimento penale a carico di Baietto Giuseppe ed altri, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957;

3) ordinanza 27 febbraio 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa nel procedimento penale a carico di Radaelli Stefano ed altri, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 12 ottobre 1957.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588;

che nessuna delle parti private si é costituita in giudizio, mentre in tutte le cause é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la Corte con sentenza n. 52 del 9 luglio 1958 ha dichiarato non fondate le questioni proposte circa la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, e 1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588; che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra ricordate ordinanze.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;

ordina il rinvio degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di Milano.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.  

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1959.