Ordinanza n. 15 del 1959
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ORDINANZA N. 15

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 18 novembre 1953, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 11 novembre 1957 del Pretore di Alba, emessa nel procedimento penale a carico di Troia Vincenzo Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 17 novembre 1958 del Pretore di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Del Boca Giovanni e di Uslenghi Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1958 ed iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1958.

Ritenuto che con le ordinanze suindicate é stata proposta la questione della legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953, sotto il profilo che questo decreto sarebbe stato emanato in base a delega legislativa contenuta nella legge 2 agosto 1948, n. 1036 ("Disciplina dei prezzi e delle caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta"), e che sarebbe un atto avente forza di legge;

Considerato che il decreto in esame non ha forza di legge perché l'art. 1 della legge 2 agosto 1948, n. 1036, non delega all'Alto Commissario per l'alimentazione una potestà legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, ma gli attribuisce soltanto una competenza di carattere amministrativo, e che quindi il decreto é un provvedimento amministrativo impugnabile secondo le norme generali relative alla impugnazione degli atti amministrativi. Pertanto la questione proposta con le ordinanze suindicate appare manifestamente infondata, giacché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe, dell'art. 6 del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1959.