ORDINANZA N. 14
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, artt. 1 e 2, dei DD. MM. 28 dicembre 1939, 13 gennaio 1951, 23 febbraio 1951, 10 maggio 1952, 7 agosto 1954, 29 marzo 1956, in riferimento agli artt. 41, 76 e 77 della Costituzione; nonché del R.D. 20 settembre 1934, n. 1489, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 30 ottobre 1957 del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Marconi Enzo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1958;
2) ordinanza 25 ottobre 1958 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Firpo Giovanni ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 27 dicembre 1958 ed iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle suindicate ordinanze é stata proposta la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, artt. 1 e 2, in riferimento agli artt. 41, 76 e 77 della Costituzione; nonché del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che, trattandosi dello stesso oggetto, si può procedere alla riunione dei due giudizi;
che la questione di legittimità costituzionale ha sostanzialmente per oggetto i decreti legge 14 novembre 1926, n. 1923, e 20 settembre 1934, n. 1489, in base ai quali furono emanati i decreti di cui in epigrafe;
Considerato che questa Corte con sentenze n. 50 del 1957 e 52 del 1958 ha dichiarato non fondate le predette questioni;
che non vi é ragione di discostarsi dalle precedenti decisioni; che, trattandosi di identico oggetto, é il caso di provvedere con unica ordinanza;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano e al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1959.