Ordinanza n. 72 del 1958
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ORDINANZA N. 72

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI, 

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4055 del 28 dicembre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, supplemento n. 2, promosso dal Pretore di Roccastrada, con ordinanza del 1 giugno 1958, pronunciata nel procedimento civile vertente tra Scheggi Egisto, Amerighi Gino, Brizzi Adolfo, la Società per azioni "Il Solco", e l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1958, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 5 luglio 1958.

Ritenuto che, con due ordinanze del 3 aprile 1956, il Pretore di Roccastrada ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato perché, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nella determinazione della quota dei terreni da espropriare nei confronti della Società "Il Solco", aveva erroneamente compreso nel calcolo del valore imponibile totale anche una parte del terreno, che era già stata trasferita alla comunità di Civitella Paganico, per la liquidazione di usi civici;

ritenuto che, con sentenza n. 67 del 14 maggio 1957, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità del predetto decreto del Presidente della Repubblica, in quanto, nella quota di proprietà terriera espropriata nei confronti della Società "Il Solco", ha compreso anche la zona ceduta al comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli usi civici";

ritenuto che, con l'ordinanza del 1 giugno 1958 lo stesso Pretore ha nuovamente promosso, davanti a questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale per quella parte del ricordato decreto del Presidente della Repubblica non dichiarata illegittima e "tuttora operante";

ritenuto che l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1958, n. 161, e che, nel giudizio davanti a questa Corte, si sono tempestivamente costituiti la Società "Il Solco" e l'Ente Maremma, che hanno depositato rispettivamente le deduzioni in data 23 e 24 luglio 1958 e le memorie nella stessa data del 5 novembre 1958, mentre non si sono costituiti gli attori Scheggi Egisto ed Amerighi Gino;

Considerato che, con l'ordinanza sopra indicata, emessa dal Pretore di Roccastrada dopo la riassunzione del giudizio (già sospeso in seguito alle precedenti ordinanze emesse il 3 aprile 1956) é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale relativamente allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 4055, nella parte in cui la questione di costituzionalità é stata dichiarata non fondata;

considerato che, la questione é stata ora riproposta, come risulta esplicitamente dall'ordinanza, con i medesimi presupposti e per gli stessi motivi già enunciati nelle precedenti ordinanze; il che esclude che possa esaminarsi il problema di carattere generale proposto dalla difesa della Società "Il Solco", se cioè la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata nuovamente nello stesso giudizio principale;

che pertanto non ravvisandosi alcuna ragione per modificare la precedente sentenza, la questione stessa, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza emessa in camera di consiglio;

considerato che l'altro problema, di carattere generale, pure dedotto dalla difesa della Società "Il Solco", in ordine alla possibilità che la Corte costituzionale interpreti autenticamente le proprie sentenze, non può essere esaminato perché non risulta proposto nell'ordinanza del Pretore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI

Antonio MANCA - Aldo SANDULLI 

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1958.