ORDINANZA N. 65
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni, emessa nel procedimento civile vertente tra Carbone Mattia e Gallo Gabriele, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza 12 agosto 1957 del Pretore di Aversa, emessa nel procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello Cristoforo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957 ed iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza 15 ottobre 1957 del Pretore di Aversa, emessa nel procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello Domenico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957 ed iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti civili pendenti davanti ai Pretori di Maddaloni e di Aversa fu sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, concernente "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania";
che la decisione di tale questione é stata dai giudici rimessa alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate;
che solo in due giudizi, e precisamente in quelli promossi con ordinanza del 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni e con ordinanza del 12 agosto 1957 del Pretore di Aversa, si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la reiezione dell'eccezione di illegittimità costituzionale della legge impugnata;
che solo nel giudizio promosso con ordinanza del 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni si é costituito Mattia Carbone, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Serino;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 14 luglio 1958 ha già deciso la questione, dichiarando la illegittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate ed ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Maddaloni e di Aversa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1958.