ORDINANZA N. 57
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 11 luglio 1958 della Corte di assise di Cremona emessa nel procedimento penale a carico di Katich Stjepan, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1958;
2) ordinanza 9 luglio 1958 della Corte di assise di Pavia emessa nel procedimento penale a carico di Matti Paolo Pietro ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che con le due ordinanze sopra elencate é stata rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione;
che nei giudizi così proposti davanti a questa Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre vi é stato tempestivo intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza del 29 settembre 1958, di cui é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre 1958, ha dichiarato che non sussiste contrasto tra le norme della legge 27 dicembre 1956 e le invocate disposizioni della Costituzione;
che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va confermata;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1958.