SENTENZA N. 51
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, promosso con l'ordinanza 31 gennaio 1957 della Corte d'appello di Cagliari pronunciata nella causa tra Piercy Vera Norina in Mameli in proprio e quale procuratrice di Hardwick Daphne ved. Piercy, di Bashfields Maria Luisa e di Piercy Fitzvivian Antonio, e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna (E.T.F.A.S.) e il Ministero dell'agricoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi l'avvocato Giuseppe Chiarelli per la Piercy Vera Norina e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'E.T.F.A.S.
Ritenuto in fatto
Con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, nn. 4153, 4157 e 4158, emessi nei confronti di Piercy Vera Norina in Mameli e n. 4156 nei confronti di Daphne Hardwick ved. Piercy, pubblicati nel supplemento n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953, furono espropriati circa 1800 ettari nei comuni di Macomer, Bolotana e Bortigali, già facenti parte del patrimonio immobiliare del maggiore Beniamino Herbert Piercy, deceduto nel 1943.
Con atto di citazione 3 aprile 1953 Vera Norina Piercy, per sé e come procuratrice della madre Daphne Hardwick e della cognata Maria Luisa Bashfields, convenne in giudizio l'E.T.F.A.S. davanti al Tribunale di Oristano chiedendo la dichiarazione d'incostituzionalità dei quattro decreti perché viziati da errori di fatto e di diritto nell'individuazione dei proprietari espropriati e perché esorbitanti dai limiti della delega legislativa trattandosi di azienda modello.
Le parti attrici si trovavano in una complessa situazione soggettiva, essendosi attuata la successione del maggiore Piercy in base all'istituto anglo-sassone del trust, ed essendosi, con la morte di due figli dello stesso maggiore Piercy, creati altri due trust, dei quali uno, alla morte del figlio Beniamino James, accresceva sostanzialmente le quote del trust già esistente e l'altro, alla morte del figlio Vivian Henry, inseriva nel rapporto un nuovo soggetto nella persona della vedova di quest'ultimo Maria Luisa Bashfields.
Pertanto al momento in cui fu proposta l'azione davanti al Tribunale di Oristano in base alle tipiche situazioni giuridiche di quell'istituto Vera Norina Piercy e Maria Luisa Bashfields erano al tempo stesso beneficiarie e fiduciarie e Daphne Hardwick ved. Piercy soltanto fiduciaria e forse beneficiaria per la parte proveniente dalla successione del figlio Beniamino James.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza 3-10 febbraio 1954, pronunziando anche nei confronti del Ministero dell'agricoltura intervenuto in giudizio, dichiarò improponibile la domanda per la dichiarazione d'incostituzionalità, dichiarò infondate le altre domande e stabilì la compensazione delle spese.
Contro tale sentenza propose appello Vera Norina Piercy, per sé e quale procuratrice della Hardwick, senza tuttavia riproporre la domanda relativa alla incostituzionalità dei decreti di esproprio.
L'E.T.F.A.S. e il Ministero dell'agricoltura proposero appello incidentale relativamente alle spese.,
Frattanto la Vera NorinaPiercy aveva iniziato, per sé e quale procuratrice della Bashfields e del figlio di questa Antonio Piercy, un giudizio di rivendicazione davanti al Tribunale di Oristano, limitatamente all'esproprio concretatosi col solo D. P. n. 4156 del 28 dicembre 1952 emesso soltanto nei confronti della Daphne Hardwick ved. Piercy.
In questo giudizio intervenne la Daphne Nardwickved. Piercy.
L'istanza di rivendica della Vera Norina Piercy fu accolta integralmente dal Tribunale di Oristano con sentenza 15 dicembre 1955-15 marzo 1956. Contro tale sentenza propose appello l'E.T.F.A.S. ed il processo fu riunito con l'altro, già pendente innanzi alla Corte d'appello di Cagliari, relativo alla prima sentenza del Tribunale di Oristano del 3-10 febbraio 1954.
La Corte d'appello di Cagliari con sentenza 31 gennaio-18 marzo 1957 confermò la sentenza del Tribunale di Oristano 3-10 febbraio 1954 e, relativamente al solo D.P. 28 dicembre 1952, n. 4156, sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, pronunziando un'ordinanza 31 gennaio 1957 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Con tale ordinanza la Corte d'appello di Cagliari ha accertato che i beni oggetti di esproprio di cui al decreto n. 4156 sono in regime di trust e che i soggetti di tale trust non hanno eguali diritti e non ha ritenuto infondata la tesi della Piercy e della Bashfields che sostengono essere le vere proprietarie, mentre la Hardwick sarebbe soltanto un'amministratrice, seppure con poteri più vasti di un normale mandatario. Secondo la Corte di Cagliari non si può giudicare sull'istanza di rivendicazione senza risolvere la questione di costituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 4156 e pertanto questa Corte dovrebbe accertare se tale decreto abbia o meno rispettato le condizioni soggettive ed oggettive previste dall'art. 4 della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente se siano stati violati gli artt. 70 a 77 della Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1957, e davanti a questa Corte si sono regolarmente costituiti, presentando le proprie deduzioni, l'E.T.F.A.S. e la Vera NorinaPiercy, per sé e quale procuratrice della Daphne Hardwick ved. Piercy, della Maria Luisa Bashfields ved. Piercy e di Antonio Fitzvivian Piercy.
All'udienza del 30 ottobre 1957, udita la relazione, gli avvocati della difesa della Norina Piercy e della difesa dello Stato discussero ampiamente le questioni relative alla causa, sostenendo, allo stato degli atti, l'inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale.
Questa Corte con ordinanza n. 127 del 28 novembre 1957, rilevato che era pervenuto nella cancelleria della Corte stessa soltanto il fascicolo di ufficio delle cause riunite presso al Corte d'appello di Cagliari e che si riteneva necessario acquisire al processo i fascicoli delle parti, sospese il giudizio e ordinò alle parti stesse di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i fascicoli degli atti e dei documenti del giudizio di merito. Tali fascicoli sono stati regolarmente depositati e inoltre la difesa della Piercy Vera Norina ha presentato una nuova memoria insistendo sulla propria eccezione preliminare circa la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, ben potendo le questioni sull'interpretazione del testamento del maggiore Piercy essere risolte indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale e segnalando come una eventuale pronuncia di questa Corte sull'interpretazione del testamento non potrebbe avvenire senza il riconoscimento dei diritti soggettivi dei vari soggetti privati.
Considerato in diritto
Risulta dall'ordinanza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari 31 gennaio 1957 e dagli atti del giudizio di merito che la tesi affermata dalla Vera Norina Piercy e dalla Maria Luisa Bashfields innanzi al Tribunale di Oristano e quindi innanzi alla Corte d'appello di Cagliari a sostegno della loro istanza di rivendicazione dei beni oggetto dello scorporo disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, era che la proprietà di questi beni spettasse alle dette signore quali eredi dirette ed indirette del Piercy Beniamino Herbert. Le signore Piercy e Bashfields sostenevano questa tesi perché a loro avviso essendo i beni ereditari costituiti in trust ed essendo il trust un istituto di diritto inglese che presuppone la scissione della proprietà in legale o fiduciaria e in beneficiaria o sostanziale, non era ammissibile, secondo i principi d'ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano, che la proprietà, quale diritto reale, fosse riconosciuta alla Daphne Hardwick che, quale titolare della proprietà fiduciaria, doveva considerarsi soltanto un'amministratrice. Da ciò la conseguenza che il decreto di scorporo 28 dicembre 1952, n. 4156, emanato nei confronti della Daphne Hardwick, sarebbe stato viziato da illegittimità costituzionale per mancanza delle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge delega del 21 ottobre 1950, n. 841.
L'E.T.F.A.S. eccepiva invece che nel trust la "proprietaria", secondo la legge italiana, era la titolare della proprietà fiduciaria o "trustee", cioè la Hardwick, contro la quale era stato condotto l'esproprio ed emanato il decreto impugnato.
Ma l'E.T.F.A.S. sosteneva altresì che se anche la Bashfields e la Piercy, quali proprietarie beneficiarie, fossero riconosciute effettive proprietarie dei beni ereditari secondo la legge italiana, il decreto di esproprio sarebbe stato legittimamente emanato in ogni caso nei confronti della Hardwick, perché soltanto il "trustee" avrebbe, secondo il diritto inglese, la disponibilità dei beni immobili costituiti in trust: e l'esproprio deve essere condotto, secondo l'E.T.F.A.S., contro il soggetto che ha la disponibilità dell'immobile e che risulta pubblicamente tale di fronte ai terzi.
Ora la Corte d'appello di Cagliari non ha risolto le questioni di merito che le erano state proposte: si é limitata a delibare la sola questione sollevata dalla Bashfields e dalla Piercy, affermando che tale questione non le sembrava infondata perché soltanto il beneficiario del trust, a suo avviso, ha diritto a conseguire gli utili della gestione fiduciaria e perché egli soltanto può far cessare il trust sotto determinate condizioni, conseguendo la proprietà completa dei beni - in esso originariamente compresi o ottenuti dalla alienazione di quelli - se il trust venga comunque a cessare.
Questa non é la questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte di Cagliari doveva portare il proprio giudizio ai fini della infondatezza, manifesta o meno: questa é soltanto una delle questione di merito che, a seconda della soluzione che fosse stata adottata dal giudice, avrebbe potuto rendere necessaria anche la risoluzione d'una questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio.
In realtà la questione di legittimità costituzionale sarebbe sorta davanti alla Corte d'appello di Cagliari soltanto quando, risolte definitivamente le questioni relative alla natura dei diritti dei soggetti del trust Piercy circa i beni oggetto del decreto presidenziale n. 4156, si fosse dovuto decidere quali fra i titolari di questi diritti dovessero essere considerati "proprietari" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Soltanto se al giudice di merito fosse sembrata non infondata la tesi delle istanti che negava ai titolari dei diritti sugli immobili, così come fossero stati riconosciuti e definiti dalla Corte di Cagliari, la qualità di "proprietari" agli effetti del citato art. 4 della legge n. 841 del 1950 e soltanto nel caso che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione di questa questione, sarebbe stato giustificato il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Ma allo stato degli atti manca qualsiasi apprezzamento sul fondamento della questione di legittimità costituzionale e manca addirittura, sostanzialmente, la proposizione della questione stessa che le parti non hanno sollevato e che il giudice si é prospettata come un'eventualità che soltanto in una delle ipotesi avanzate dalle parti avrebbe potuto precludergli il giudizio sull'istanza di rivendicazione.
Poiché trattasi di accertamenti che spettano esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale pende il giudizio sulla controversia principale, la Corte costituzionale non può pronunciarsi allo stato degli atti sulla legittimità costituzionale per cosiddetto eccesso di delega del decreto presidenziale d'esproprio 28 dicembre 1952, n. 4156.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1958.