ORDINANZA N. 48
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 13 giugno 1940, n. 868, e della legge 28 marzo 1956, n. 168, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 28 gennaio 1957 della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera italiana ed altre cartiere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza 28 gennaio 1957 della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera Ambrogio Binda ed altre cartiere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza 8 gennaio 1958 del Tribunale di Bergamo emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera Paolo Pigna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958 ed iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1958.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Paolo Barile, Gennaro Werthmuller e Mario Boneschi per le cartiere, gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Antonio Sorrentino per l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in ordine alla legge 28 marzo 1956, n. 168, "Provvidenze per la stampa", diverse questioni relative alla legittimità formale della legge stessa, a sostegno delle quali sono stati prodotti i resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni riunite interni e industria della Camera dei Deputati che hanno esaminato, in sede legislativa, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri: Provvidenze per la stampa (743); che l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta hanno rilevato che i detti resoconti non hanno valore di documentazione ufficiale;
Considerato che, restando sospesa ed impregiudicata ogni questione, si appalesa opportuno, ai fini della decisione, acquisire idonei elementi di fatto da fonti ufficiali;
che é il caso di riunire fin da ora le tre cause;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione delle tre cause indicate in epigrafe:
dispone che il Giudice relatore Tomaso Perassi assuma le opportune informazioni presso la Camera dei Deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1958.