SENTENZA N. 30
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, promosso con l'ordinanza del 10 dicembre 1956 del Pretore di Arzignano, emessa nei procedimenti penali a carico di Folco Giancarlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1957 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli:
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Ritenuto in fatto
Nel corso di due procedimenti penali pendenti dinanzi al Pretore di Arzignano a carico di Folco Giancarlo, imputato di contravvenzione agli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per avere assunto al lavoro senza il prescritto nullaosta del competente Ufficio di collocamento n. 11 lavoratori, e di contravvenzione agli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per avere assunto al lavoro, senza rivolgersi al competente Ufficio di collocamento, n. 11 apprendisti, alla udienza del 10 dicembre 1956, dopo che il Pretore aveva disposta la riunione dei due procedimenti, il P. M. sollevò questione di legittimità costituzionale dei menzionati articoli in riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Costituzione. Il Pretore, ritenuta non manifestamente infondata la questione, sospendeva il giudizio e rinviava gli atti a questa Corte, "potendosi ravvisare un contrasto tra le citate leggi e gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione".
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e al Presidente del Consiglio, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1957, n. 27. L'8 gennaio 1957 si costituì in giudizio, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 26 febbraio 1958 l'Avvocatura dello Stato presentava memoria illustrativa.
L'Avvocatura, tanto nell'atto di intervento che nella memoria illustrativa. richiama la sentenza n. 53 del 1957 di questa Corte e "due recenti decisioni della Camera di consiglio del 25 febbraio 1958 (Cutolo e Guccione)"; fa rilevare che la presente causa differisce dai detti precedenti perché si tratta anche di assunzione di apprendisti, in confronto dei quali sussistono ragioni anche più rilevanti di quelle riflettenti i lavoratori in genere; e conclude richiedendo che si dichiari non fondata la eccezione di illegittimità costituzionale.
Considerato in diritto
L'ordinanza del Pretore di Arzignano, riferendosi all'una e all'altra delle imputazioni contestate, pone come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale tanto gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori in genere, quanto agli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che riguardano l'assunzione degli apprendisti, con riferimento, per l'uno e per l'altro gruppo, agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
La questione sulla legittimità costituzionale delle norme della legge 29 aprile 1949 é stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 53 del 1957, che dichiarò non fondata la questione stessa; e anche per la presente causa la Corte non può che riportarsi ai motivi della sua precedente sentenza sullo stesso oggetto.
Per quanto riguarda l'art. 3, della legge 19 gennaio 1955, il quale, al secondo comma, stabilisce a carico dei datori di lavoro l'obbligo, penalmente sanzionato dall'art. 23 della stessa legge, di assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento, deve del pari ritenersi insussistente l'asserito contrasto con le indicate norme della Costituzione. E da escludere in primo luogo che la norma in questione possa dirsi lesiva dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione; e della pari dignità sociale e della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dichiarate dall'art. 3. Egualmente é da escludere un contrasto con l'art. 16 della Costituzione, poiché, analogamente a quanto fu osservato per i lavoratori nella citata sentenza n. 53, la norma che fa obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento non incide in sé e per sé sulla libertà di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantita in via generale dall'art. 16.
E infine, venendo a considerare fra le invocate norme della Costituzione l'art. 4, con cui la norma impugnata presenta una più diretta correlazione, deve riconoscersi che neanche con tale norma l'art. 3 della legge del 19 gennaio 1955 può dirsi in contrasto.
Si ritenne da questa Corte, con la citata sentenza n. 53, che le norme della legge 29 aprile 1949 relative all'assunzione dei lavoratori, non sono in contrasto con l'art. 4 della Costituzione perché dirette a disciplinare praticamente la soddisfazione delle esigenze dei lavoratori. Questa considerazione deve ritenersi ancora più valida per l'art. 3 della legge del 1955. Se infatti sono state ritenute costituzionalmente legittime le norme che disciplinano i modi e le condizioni per l'assunzione dei lavoratori adulti, a più forte ragione devono esserlo quelle relative agli apprendisti, i quali costituiscono una categoria indubbiamente più bisognosa dei limiti e delle garanzie della legge. Basti considerare a tal proposito che l'art. 4 della legge stabilisce che l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria diretta ad accertare se le sue condizioni consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto; che l'art. 5 dispone che l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da esame psico-fisiologico e che l'art. 6 fissa rigorosi limiti di età per l'assunzione.
Di tali norme limitative e protettive, evidentemente dettate a favore degli apprendisti, l'impugnato art. 3 garantisce appunto l'attuazione, col disporre che gli apprendisti siano assunti al lavoro soltanto per il tramite degli Uffici di collocamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di Arzignano con l'ordinanza del 10 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 8 aprile 1958.