ORDINANZA N. 15
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della norma di cui nell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, promosso con l'ordinanza del 12 giugno 1957 della Corte di assise di Vicenza, emessa nel procedimento penale a carico di Mentegazzi Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 12 ottobre 1957, ed iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Corte di assise di Vicenza a carico di Mentegazzi Antonio, imputato, tra l'altro, di collaborazionismo ai sensi degli artt. 51 C.P.M.G. e 5 D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, per avere, quale maggiore della G.N.R., collaborato, successivamente all'8 settembre 1943, in provincia di Vicenza, con il tedesco invasore, favorendone le operazioni militari; che all'udienza del 12 giugno 1957 la difesa dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del menzionato decreto legislativo, in quanto non compatibile con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione; che la Corte di assise di Vicenza, ritenuta la eccezione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione del merito, trasmetteva gli atti a questa Corte; che l'11 luglio 1957 si costituiva l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il 12 successivo si costituiva altresì il Mentegazzi con deduzioni dei suoi rappresentanti e difensori avv. Lanfré e Nencioni.
Considerato che con sentenza n. 102 del 25 giugno 1957 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, sollevata con ordinanza della Corte di cassazione 9 luglio 1956, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; che la Corte di assise di Vicenza, richiamando l'ordinanza della II Sezione penale del 9 luglio 1956 Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1956, n. 227) della Corte di cassazione che diede luogo alla sentenza innanzi citata, ha inteso riferirsi allo stesso oggetto e cioé al primo comma dell'art. 5 concernente i militari;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe della Corte di assise di Vicenza ed ordina che gli atti siano restituiti alla medesima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.