ORDINANZA N. 13
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza del 26 febbraio 1957 del Pretore di Arcidosso emessa nel procedimento penale a carico di Giro Elvira e Graziani Leonetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 aprile 1957, n. 90 ed iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che Gino Elvira e Graziani Leonetto furono tratti a giudizio del Pretore di Arcidosso per rispondere di trasgressione all'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere il 14 e 15 agosto 1956, sul monte Labbro nei pressi di Arcidosso, promosso una cerimonia dei seguaci della religione giurisdavidica;
che nel corso del procedimento penale é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 18 dello stesso T.U. nonché alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, per un assunto contrasto con gli artt. 8, 17, 19 e 20 della Costituzione;
che non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957 ha già deciso la questione, dichiarando la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente alla parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione, fermo restando, ai sensi del terzo comma, di tale ultimo articolo, il menzionato obbligo per le riunioni in luogo pubblico;
che non v'é motivo di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Arcidosso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.