ORDINANZA N. 12
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel procedimento penale a carico di De Paolis Biagio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel procedimento penale a carico di Coluccia Vincenzo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza del 25 marzo 1957 del Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Carlini Marco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27, secondo le rispettive ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2,3, 4 e 16 della Costituzione;
che non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n.53 del 9 aprile 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;
che non vi é motivo di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Otranto e al Tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.