ORDINANZA N. 11
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del 26 novembre 1956 del Pretore di Mazzarino emessa nel procedimento penale a carico di Guccione Ruggero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza del 27 marzo 1957 del Pretore di Vitulano emessa nel procedimento penale a carico di Coletta Mario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 maggio 1957 ed iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza del 4 aprile 1957 del Pretore di Modica emessa nel procedimento penale a carico di Trovato Matteo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 29 maggio 1957 ed iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, perché in contrasto con gli artt. 1, 2, 4 e 36 della Costituzione;
che vi é stata costituzione dell'Avvocatura dello Stato per il solo giudizio di cui all'ordinanza n. 11 e che non vi é stata costituzione di altre parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 9 aprile 1957 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;
che la menzione dell'art. 11 della predetta legge, contenuta in tutte le ordinanze su indicate, non muta l'oggetto della decisione, perché l'art. 11 é strettamente collegato all'art. 13, in quanto l'uno impone l'obbligo di assumere i lavoratori che siano iscritti nelle liste di collocamento e l'altro fissa le modalità di esecuzione dell'obbligo stesso;
che nemmeno la menzione dell'art. 18 della stessa legge, Contenuta nelle ordinanze dei Pretori di Mazzarino e di Modica, apporta modificazione alcuna riferendosi esso alla prova dell'avviamento al lavoro;
che gli artt. 1 e 36 della Costituzione, cui fanno riferimento le ordinanze dei Pretori di Mazzarino e di Modica, dichiarano l'uno che l'Italia é una Repubblica fondata sul lavoro, l'altro il diritto del lavoratore alla proporzionata retribuzione, e pertanto il loro contenuto nemmeno incide sull'oggetto del giudizio;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Mazzarino, Vitulano e Modica.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.