Sentenza n. 5 del 1958
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SENTENZA N. 5

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge deliberata dall'assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 19 aprile 1957, depositato nella cancelleria della Corte il 27 stesso mese ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1957.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il ricorrente e gli avvocati Aldo Dedin e Salvatore Orlando Cascio per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

L'Assemblea della Regione siciliana, con deliberazione del 13 aprile 1957, ha approvato la legge contenente "Norme per l'applicazione, nel territorio della Regione, della legge dello Stato 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari". E, con l'articolo primo, nel presupposto che le imposte sulle società e sulle obbligazioni istituite dalla legge dell'agosto 1954, siano di spettanza della Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, se ne dispone il pagamento all'Ufficio provinciale di cassa della Regione, modificando gli artt. 13, 14 e il primo comma dell'art. 18 della predetta legge statale. Con l'articolo secondo inoltre si stabilisce che la contabilizzazione delle entrate relative ai tributi indicati nell'articolo primo, fino ad allora affluite nelle casse dello Stato, sarà effettuata in sede di definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, in base alle disposizioni del l'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

La legge regionale, comunicata il 15 aprile 1957 al Commissario dello Stato e pubblicata il 25 settembre 1957 nel n. 54 della Gazzetta Ufficiale della Regione, é stata impugnata dallo stesso Commissario, con ricorso notificato il 19 aprile 1957 e depositato con i documenti nella cancelleria della Corte dall'Avvocatura generale dello Stato, il 27 aprile 1957. Del deposito é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 26 del 25 maggio 1957.

Si é pure costituita la Regione, con procura agli avvocati Aldo Dedin e prof. Salvatore Orlando Cascio, i quali hanno depositato le deduzioni il 9 maggio 1957.

Nel ricorso si deduce:

1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano per difetto di competenza, da parte della Regione, a legiferare in materia di tributi erariali istituiti ex novo successivamente all'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Non si contesta che spettino alla Regione i tributi già di pertinenza dello Stato, fatta eccezione per i cespiti espressamente a questo riservati. Ma si sostiene che non potrebbero considerarsi di spettanza della Regione anche quei tributi, istituiti dallo Stato, con leggi - non impugnate e che spiegano quindi efficacia nel territorio regionale - emanate successivamente all'entrata in vigore dello Statuto. Il quale, si assume, riguarderebbe necessariamente una situazione giuridica preesistente, e, con l'art. 36, intenderebbe provvedere in concreto al fabbisogno finanziario della Regione con la devoluzione dei tributi erariali esistenti all'epoca dell'entrata in vigore dell'anzidetta norma.

2) In linea subordinata si deduce la violazione, sotto altro aspetto, dell'art. 36 dello Statuto siciliano, in quanto la legge impugnata eccederebbe dai limiti territoriali entro i quali si può svolgere legittimamente l'attività normativa della Regione.

Si afferma che, secondo la disposizione della legge statale dell'agosto 1954, unica é l'imposizione sulle percentuali inerenti al patrimonio e al reddito delle società, anche se queste abbiano più filiali o stabilimenti in distretti fiscali diversi. Stabilendo il pagamento del tributo in favore della Regione, da parte delle società con domicilio fiscale nell'isola, ma aventi anche filiali o stabilimenti fuori della Regione, la legge ora impugnata verrebbe ad interferire illegittimamente nei rapporti tributari già costituiti nella restante parte del territorio nazionale e verrebbe a colpire anche cespiti relativi a patrimoni o a redditi rispettivamente non situati o non realizzati nel territorio siciliano, e perciò non spettanti alla Regione.

3) Si assume infine che la legittimità costituzionale della legge emanata dalla Regione deve essere esaminata in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507; disposizioni dalle quali risulterebbe che per la definizione dei rapporti fra lo Stato e la Regione in materia finanziaria sarebbero necessari altri provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 43 dello Statuto regionale. Secondo il ricorrente la legge in questione sarebbe appunto in contrasto anche con quest' ultima norma, perché provvederebbe unilateralmente in ordine alla definizione dei predetti rapporti.

Il Commissario dello Stato chiede pertanto che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo il provvedimento legislativo sopra indicato.

Nelle deduzioni la difesa della Regione obietta: quanto al primo motivo che, in base all'art. 36 dello Statuto siciliano, tutti i tributi già di pertinenza dello Stato, fatta eccezione per quelli espressamente indicati nel secondo comma di detto articolo, sarebbero da considerare regionali, perché attribuiti alla Regione che ne ha deliberato e ne delibera la riscossione ai sensi della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. La tesi sostenuta nel ricorso, nel senso che alla Regione spetterebbero soltanto i tributi esistenti nel momento in cui entrò in vigore lo Statuto, non troverebbe alcun fondamento nell'art. 36; in base al quale anzi, in tanto si potrebbe ammettere che permanga l'attività normativa statale, anche riguardo ai tributi divenuti propri della Regione, in quanto si ritenessero appartenenti alla Regione tutti i tributi non riservati allo Stato, fatta eccezione per quelli di carattere straordinario; caso che peraltro non si verifica nella specie. Diversamente, lo Stato, sostituendo con legge ordinaria i precedenti cespiti tributari, o modificandone il titolo, verrebbe a derogare illegittimamente alla norma statutaria. Tale interpretazione, si aggiunge, trova conferma nella sentenza n. 52 del 1 ottobre 1952, emanata dall'Alta Corte per la Regione siciliana, in relazione alla legge dello Stato 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

In ordine al secondo motivo, la difesa della Regione fa rilevare che la nuova imposta istituita dalla legge 6 agosto 1954, n. 603, pur essendo commisurata anche sul patrimonio, é considerata come imposta sul reddito; che, con riferimento a tale tipo di tributo, l'art. 37 dello Statuto siciliano prevede un sistema di ripartizione delle entrate fra lo Stato e la Regione quando si tratta di imprese industriali con sede centrale fuori della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti od impianti; e che lo stesso principio sarebbe applicabile, nella specie, al caso inverso di imprese aventi sede in Sicilia e stabilimenti ed impianti fuori dell'isola, salvo i conguagli fra Stato e Regione.

Ricorda, d'altra parte, che anche le imposte di negoziazione e le imposte sui capitali delle società straniere (che sono state sostituite dalla legge del 1954), erano riscosse in Sicilia presso il domicilio fiscale delle società, anche quando avessero realizzato i loro redditi o avessero il loro patrimonio fuori della Regione.

Circa il terzo motivo sostiene che sarebbe arbitrario ritenere che, in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la potestà di riscossione a favore della Sicilia sia limitata alle entrate comprese nel bilancio 1947 - 48. Tale disposizione, secondo la difesa della Regione, avrebbe soltanto lo scopo di precisare quali cespiti non potevano allora essere percepiti dalla Regione, senza peraltro porre un limite al diritto della Regione di riscuotere tutti i tributi.

L'Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 29 ottobre 1957 ha precisato i motivi del ricorso che ha riassunto nelle seguenti questioni:

1) se siano di spettanza della Regione i tributi erariali diversi dalle imposte di produzione, istituiti con leggi statali successive al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507; e, in particolare, se spetti alla Regione il gettito delle imposte istituite con la legge 6 agosto 1954, n. 603;

2) se la Regione abbia potestà legislativa e amministrativa relativamente alle predette nuove imposte;

3) se la Regione possa, con atto unilaterale, fare propri i nuovi tributi distraendoli dallo scopo cui li ha destinati la legge statale.

La difesa della Regione non ha depositato memoria.

 

Considerato in diritto

 

La questione fondamentale ora sottoposta alla decisione della Corte, nella memoria della parte ricorrente, é precisata nei seguenti termini: se possa considerarsi di spettanza della Regione siciliana il gettito dei tributi erariali imposti con leggi statali successive al decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507; e se, per conseguenza, possa ritenersi legittima la legge regionale del 20 settembre 1957, n. 52, la quale ha autorizzato la riscossione, per conto della Regione, della imposta sulle società e sulle obbligazioni, istituita con la legge nazionale 6 agosto 1954, n. 603.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione debba risolversi in base all'articolo 36 dello Statuto siciliano, integrato peraltro dalla legge regionale del 1 luglio 1947, n. 2, e dal decreto legislativo del Capo dello Stato del 12 aprile 1948, n. 507; che, appunto in conformità delle disposizioni di quest'ultimo decreto, non spetta alla Regione se non il gettito dei tributi erariali esistenti all'epoca dell'entrata in vigore del decreto stesso, e cioè di quelli indicati nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1947 - 48; e che pertanto non sarebbe consentita alla Regione potestà né normativa, né amministrativa in ordine ai nuovi tributi successivamente istituiti. Donde la dedotta illegittimità costituzionale della ricordata legge regionale 20 settembre 1957, n. 52.

La difesa della Regione obietta in sostanza che la tesi, ora enunciata, sarebbe in contrasto con l'art. 36, secondo comma dello Statuto, da intendersi nel senso che alla Regione spetti il gettito di tutti i tributi erariali, in qualunque tempo istituiti, fatta eccezione per quelli espressamente indicati nel testo legislativo, e cioè le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. Il richiamo, si aggiunge, contenuto nell'art. 2 del decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507, alle entrate del bilancio regionale del 1947 - 48, avrebbe valore indicativo come semplice riferimento ai tributi allora esistenti, ma non importerebbe limitazione del potere di riscuotere anche tributi successivamente istituiti, circa i quali perciò legittimamente la Regione potrebbe esercitare la sua attività normativa, nei limiti già fissati da questa Corte con la sentenza n. 9 del 1957.

É opportuno precisare anzitutto che, con la ricordata sentenza, questa Corte ha interpretato l'art. 36 dello Statuto regionale per decidere la controversia che allora formava oggetto del dibattito, se ed in quali limiti si potesse riconoscere alla Sicilia potestà normativa in tema di tributi erariali, ed ha fissato il principio che, fino a quando la materia non sia compiutamente e definitivamente disciplinata, si debba riconoscere alla Regione, in base all'art. 36 dello Statuto, potere normativo in materia tributaria, anche riguardo ai tributi erariali, con i limiti enunciati nella sentenza. E stato bensì riconosciuto alla Regione il potere di riscuotere anche i tributi erariali, in base alla legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, e al decreto legislativo statale del 12 aprile 1948, n. 507. Ma non é stata esaminata la questione, allora non proposta, circa la determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 36, dei tributi erariali il cui gettito é devoluto alla Regione.

Né, ad avviso della Corte, tale indagine é necessaria per risolvere l'attuale controversia, la quale deve essere decisa a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo statale del 1948 n. 507 e della legge regionale del 1947 n. 2. Poiché con queste disposizioni, sulla base dell'art. 36 dello Statuto, si é posta in essere, in attesa della disciplina definitiva, preveduta dall'art. 7 del ricordato decreto legislativo, una sistemazione provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, da questa accettata, non avendo impugnato l'anzidetto decreto.

La legge regionale del 1947, dopo avere disposto, nell'art. 2, che il Governo della Regione é autorizzato a deliberare ed attuare per un periodo non superiore a tre mesi l'esercizio provvisorio, e che é autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria, stabilisce, nell'articolo 3, che "tutti i tributi e le altre entrate già di spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono, a partire dal 1 giugno 1947, riscosse per conto della Regione dagli enti ed organi preposti alla riscossione". Aggiunge quindi, nel secondo comma, che, rispetto a tali enti ed organi, la Regione subentra nella posizione giuridica dello Stato.

Il decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507, conferma anzitutto, nell'art. 2, che la Regione siciliana riscuote le entrate di sua spettanza e aggiunge, nel secondo comma, che a tale effetto, sono considerate di spettanza della Regione le entrate iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1947 - 48. D'altra parte, oltre che nel titolo, dispone esplicitamente nell'art. 1, che la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione é regolata dalle norme del decreto stesso. Il quale, a conferma di ciò, stabilisce, nell'art. 7, che tutte le disposizioni del decreto lasciano salvo e impregiudicato quanto potrà essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione; e dispone, nell'art. 8, che le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.

Ora, questi provvedimenti non prevedono termini di scadenza, e, d'altra parte, come si é già accennato, le disposizioni hanno avuto finora concreta applicazione. Ed é pure da notare che il riferimento alle entrate del bilancio 1947 - 48, contenuto nell'art. 2 del ricordato decreto legislativo, non ha valore semplicemente indicativo delle entrate che, a quel tempo, potevano considerarsi di spettanza della Regione, come questa sostiene. La disposizione anzidetta, invece, appunto perché dettata per istituire un regime provvisorio, oltre ad una precisazione, contiene necessariamente anche un limite, in quanto che, fino a quando (ed é auspicabile che ciò si avveri sollecitamente) non saranno definiti i rapporti finanziari, le entrate indicate nel bilancio 1947 - 48 costituiscono in concreto i cespiti di spettanza della Regione.

Dalle osservazioni sopraesposte deriva logicamente che non é ammissibile che, in pendenza del regime provvisorio, la Regione si attribuisca con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con leggi dello Stato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507. In conseguenza la legge ora impugnata é da ritenere costituzionalmente illegittima. Con essa infatti si dispone che le entrate derivanti dall'applicazione, nel territorio della Regione, della legge dello Stato del 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, siano versate all'Ufficio provinciale di cassa regionale, anziché alla Sezione di tesoreria dello Stato, come invece dispone l'art. 13 della legge; e che pure al detto Ufficio regionale, anziché alla Tesoreria statale, come stabilisce l'art. 18 della legge del 1954, sia versato il gettito dell'imposta sulle obbligazioni.

Che d'altra parte l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni abbiano carattere di novità nel sistema tributario italiano, é più volte ripetuto nella relazione del Ministro delle finanze e nella relazione della competente Commissione del Senato, e, del resto, non forma oggetto di contestazione fra le parti. Che inoltre i nuovi tributi abbiano carattere diverso dalla imposta di negoziazione e da quella sul capitale delle società straniere, già attribuite alla Regione in base al decreto del 1948, e soppresse dall'art. 26 della ricordata legge dell'agosto 1954, non può fondatamente disconoscersi. Si tratta infatti, a differenza di quelle ora indicate, di imposte dirette: l'una grava sul patrimonio delle società costituito dagli elementi indicati nell'art. 4 della legge, e sul reddito delle società stesse, in base ai coefficienti elencati nell'art. 5, l'altra in via autonoma si riferisce alle obbligazioni. Tale carattere é confermato dal secondo comma dell'art. 11 e dal terzo comma dell'art. 18, secondo i quali, per quanto non diversamente stabilito nella legge anzidetta, valgono le disposizioni vigenti per l'accertamento, l'applicazione e la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile. Se ne ha ulteriore conferma anche nel sistema di riscossione, diverso da quello tradizionale per la riscossione delle imposte dirette (come é pure precisato nella relazione ministeriale); poiché gli artt. 12 e 13, per l'imposta sulle società, e l'art. 18, per quella sulle obbligazioni, dispongono che contestualmente alla dichiarazione annuale, prescritta dal testo unico del 5 luglio 1951, n. 573, i contribuenti devono versare l'importo del tributo che ritengono dovuto; e si stabilisce inoltre che, in caso di rettifica della dichiarazione, la maggiore imposta e le soprattasse sono iscritte a ruolo e riscosse in un'unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

Sennonché la difesa della Regione, a sostegno della tesi circa la legittimità costituzionale della legge in esame, osserva inoltre che il riconoscimento di una preminente potestà normativa dello Stato in ordine al sistema tributario, con riflessi anche sul gettito spettante alla Regione, sarebbe in contrasto con lo Statuto siciliano, se non si riconoscesse pure alla Regione il diritto di far proprie anche le entrate derivanti dalle nuove imposte istituite dallo Stato. Diversamente, si aggiunge, "una legge ordinaria potrebbe rendere frustranea l'assegnazione dei tributi già effettuata a favore della Regione, sostituendo i tributi precedenti con nuovi tributi, o con tributi diversamente denominati".

Ora, é fuori discussione che lo Stato, per finalità di interesse generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico nazionale, possa, nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e 53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario, o anche sopprimere tributi già esistenti e sostituirli con altri ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini anzidetti. Questo principio fondamentale (che é sostanzialmente riconosciuto anche nella sentenza n. 52 dell'ottobre 1952 dell'Alta Corte siciliana) giustifica la piena efficacia, anche nel territorio della Sicilia, della legge statale dell'agosto 1954, più volte ricordata. Nella quale sono palesi le finalità di interesse generale, sia per la perequazione tributaria che si é inteso conseguire, sia per la destinazione che si é data alle nuove imposte. Ma per ciò che riguarda i riflessi derivanti dall'applicazione della legge anzidetta sul fabbisogno finanziario della Sicilia, in quanto la legge stessa ha soppresso due cespiti di entrata già assegnati all'Ente, la Corte, pur riconoscendo l'importanza del problema e la necessità di un'adeguata soluzione, deve rilevare che la questione trascende l'ambito dell'attuale controversia di costituzionalità della legge regionale ora impugnata, la cui illegittimità deriva dalle ragioni sopra esposte. Il problema quindi non può essere esaminato e deciso in questa sede. Esso attiene, in relazione al regime provvisorio in vigore, al regolamento concreto dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, e dovrà essere preso in considerazione e risoluto affinché gli interessi della Regione siano salvaguardati.

La riconosciuta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge impugnata travolge anche le disposizioni dell'art. 2, al primo collegato; e restano assorbite tutte le altre censure contenute nel ricorso del Commissario dello Stato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale della legge deliberata dall'Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 e pubblicata il 25 settembre 1957 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 54, contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari", con riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1958.