Ordinanza n. 2 del 1958
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ORDINANZA N. 2

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre 1952, n. 3489, promosso con ordinanza 5 aprile 1957 del Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella Maria Consiglia e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 ed iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 ottobre 1957 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Antonio Stella per la Mirabella e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma fondiaria e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Corte osserva che l'ordinanza del Tribunale non appare sufficientemente motivata circa la precisa posizione della questione di legittimità costituzionale e circa la rilevanza che tale questione ha sulla risoluzione della controversia di merito.

É stato segnalato che la questione sarebbe stata provocata da un errore: il reddito dominicale di tutto il comprensorio dei terreni della fattoria denominata "Modunato" in agro di Avetrana sarebbe stato calcolato senza tenere conto dello stato degli stessi al 15 novembre 1949, con la conseguenza d'una ingiusta maggiorazione del reddito tale da consentire lo scorporo che, senza questo errore, non sarebbe stato possibile.

Ma il Tribunale di Taranto ha omesso d'indicare quali fossero le risultanze catastali al 15 novembre 1949 e nessun elemento preciso al riguardo é dato desumere dalle istanze e dalle eccezioni delle parti che si sono diffuse a discutere se sia perentorio a tutti gli effetti il termine del 15 novembre 1949, come sostiene l'attrice, o se valgano anche i risultati catastali fino alla data della pubblicazione dei piani d'esproprio, come sostiene l'Ente convenuto.

La questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata merita adeguata precisazione da parte del Tribunale, il quale dovrà emettere il giudizio di sua competenza sulla rilevanza della questione costituzionale, dopo avere ben delineato la questione stessa; cosa che il Tribunale dovrà fare dopo i necessari accertamenti del caso, tenendo conto di tutte le variazioni catastali, avvenute ad istanza di parte o di ufficio prima e dopo il 15 novembre 1949 e della data dalla quale decorre l'efficacia di ciascuna di esse.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI  Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

 Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1958.