ORDINANZA N. 2
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre 1952, n. 3489, promosso con ordinanza 5 aprile 1957 del Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella Maria Consiglia e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 ed iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 ottobre 1957 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Antonio Stella per la Mirabella e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma fondiaria e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte osserva che l'ordinanza del Tribunale non appare sufficientemente motivata circa la precisa posizione della questione di legittimità costituzionale e circa la rilevanza che tale questione ha sulla risoluzione della controversia di merito.
É stato segnalato che la questione sarebbe stata provocata da un errore: il reddito dominicale di tutto il comprensorio dei terreni della fattoria denominata "Modunato" in agro di Avetrana sarebbe stato calcolato senza tenere conto dello stato degli stessi al 15 novembre 1949, con la conseguenza d'una ingiusta maggiorazione del reddito tale da consentire lo scorporo che, senza questo errore, non sarebbe stato possibile.
Ma il Tribunale di Taranto ha omesso d'indicare quali fossero le risultanze catastali al 15 novembre 1949 e nessun elemento preciso al riguardo é dato desumere dalle istanze e dalle eccezioni delle parti che si sono diffuse a discutere se sia perentorio a tutti gli effetti il termine del 15 novembre 1949, come sostiene l'attrice, o se valgano anche i risultati catastali fino alla data della pubblicazione dei piani d'esproprio, come sostiene l'Ente convenuto.
La questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata merita adeguata precisazione da parte del Tribunale, il quale dovrà emettere il giudizio di sua competenza sulla rilevanza della questione costituzionale, dopo avere ben delineato la questione stessa; cosa che il Tribunale dovrà fare dopo i necessari accertamenti del caso, tenendo conto di tutte le variazioni catastali, avvenute ad istanza di parte o di ufficio prima e dopo il 15 novembre 1949 e della data dalla quale decorre l'efficacia di ciascuna di esse.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1958.