SENTENZA N. 119
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 285, 387, 401, 430 e 431 del Codice penale militare di pace e negli artt. 43 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 21 maggio 1956 del Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di Floris Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 246 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 31 ottobre 1956 del Tribunale militare territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di Rosa Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 333 del Reg. ord. 1956.
Udita in camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale contro Floris Angelo, imputato di diserzione, il Tribunale supremo militare, con ordinanza non motivata del 21 febbraio 1956, rimetteva, per motivi di servizio, il procedimento stesso al Tribunale militare territoriale di Cagliari, ai sensi dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace. Il P.M. di quel Tribunale richiedeva al Giudice istruttore militare sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta amnistia. Il Giudice istruttore militare investito del procedimento sollevava d'ufficio - in linea pregiudiziale - una duplice questione di legittimità costituzionale: quella concernente la norma contenuta nell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace, la quale dispone che il Tribunale supremo militare può rimettere da uno ad altro giudice militare il procedimento per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, con ordinanza non motivata, in confronto con il principio sancito dall'art. 111 della Costituzione, che rende obbligatoria la motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, e perciò anche per le ordinanze; nonché la questione relativa alle norme concernenti la composizione (artt. 43 e segg. dell'Ordinamento giudiziario militare di pace) e la competenza (artt. 387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace) del Tribunale supremo militare in confronto dell'art. 111 della Costituzione e della disp. VI delle norme transitorie e finali della Costituzione stessa.
Il Giudice istruttore militare, ritenendo le suddette questioni pertinenti e non manifestamente infondate, con ordinanza 21 maggio 1956 disponeva la sospensione del procedimento e l'invio degli atti, per la risoluzione, a questa Corte costituzionale.
L'ordinanza venne notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1956 e ne veniva data comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in data 11 giugno 1956. A cura della Presidenza di questa Corte l'ordinanza stessa veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1956.
Questione di legittimità costituzionale analoga alla prima delle due sopra enunciate, fu sollevata dinanzi al Tribunale militare territoriale nel procedimento penale contro Rosa Salvatore, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 Cod. pen. mil. di pace) e per il quale il Tribunale supremo militare, con ordinanza non motivata, aveva disposto la rimessione dal Tribunale militare di La Spezia a quello di Cagliari. La questione fu sollevata nel dibattimento su istanza della difesa dell'imputato e il Tribunale, ritenendo la questione pertinente e non manifestamente infondata, ordinava, in data 31 ottobre 1956, la sospensione del dibattimento e il rinvio degli atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 1956 e comunicata alla Presidenza delle due Camere in data 9 e 10 novembre 1956.
A cura della Presidenza di questa Corte l'ordinanza veniva poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 15 dicembre 1956.
Nei due procedimenti suddetti é mancata, dinanzi a questa Corte, qualsiasi costituzione in giudizio e perciò le due cause sono state trattate il giorno 7 giugno 1957 in camera di consiglio (art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71).
Considerato in diritto
Poiché una delle questioni di legittimità costituzionale proposte nei due procedimenti é identica, stima opportuno la Corte procedere alla riunione e alla decisione con unica sentenza (art. 15 Norme integrative).
Tale questione comune concerne la legittimità costituzionale dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace; in ordine ad essa va rilevato che la disposizione con cui la rimessione da uno ad altro tribunale militare viene disposta dal Tribunale supremo militare con ordinanza non motivata é in aperto contrasto con la norma contenuta nella prima parte dell'art. 111 della Costituzione, per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) devono essere motivati. La norma stessa non solo enuncia un alto principio di civiltà giuridica, ma si prefigge anche lo scopo di rendere più penetrante e più efficace il sindacato del provvedimento in caso di impugnazione.
Il contrasto insuperabile tra la norma costituzionale e la norma che concerne la rimessione dei procedimenti determina necessariamente la dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta norma del Cod. pen. mil. di pace nella parte in cui é consentito che non siano motivate le ordinanze pronunciate dal Tribunale supremo militare per la già specificata rimessione dei procedimenti.
Non é inutile ricordare che anche nel Codice di procedura penale comune, per le ordinanze con cui la Corte di cassazione ha il potere di rimettere la istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa, l'art. 58, nel testo del 1930, consentiva che le ordinanze non fossero motivate. Ma in occasione della recente riforma parziale dello stesso codice (legge 18 giugno 1955, n. 517) con l'art. 1 della legge stessa, nella locuzione "con ordinanza non motivata", furono soppresse le parole "non motivata", adeguandosi così in questo punto il codice alla norma costituzionale.
Per quanto attiene alla questione di legittimità costituzionale che é stata proposta soltanto nel procedimento a carico di Floris Angelo, va tenuto presente che, secondo la motivazione della ordinanza di rinvio, la illegittimità delle norme relative alla composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, specificate nella ordinanza stessa, deriverebbe dal mancato riordinamento del Tribunale supremo militare che, giusta il secondo comma della disposizione VI delle norme transitorie e finali della Costituzione, doveva essere attuato entro un anno dalla entrata in vigore della Carta costituzionale.
Non v'ha dubbio che il riordinamento così prescritto dovrebbe conseguire l'effetto di togliere al Tribunale supremo carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità nei riguardi dei tribunali militari e togliere al ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale supremo militare il carattere di ricorso straordinario quale é disciplinato dall'art. 400 Cod. pen. mil. di pace, attuando invece, anche per la giustizia militare, il principio della unità di giurisdizione, con il sindacato della Corte di cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, eccezione fatta per i tribunali di guerra e con le limitazioni previste nello stesso art. 111 per il Consiglio di Stato e per la Corte dei Conti.
Questa finalità del riordinamento del Tribunale supremo militare appare evidente ove si consideri che il secondo comma della disposizione VI transitoria, nel prescrivere il suddetto riordinamento, si riferisce espressamente all'art. 111 della Costituzione. Ma altrettanto evidente appare che la illegittimità costituzionale delle norme indicate nella ordinanza di rinvio non potrà essere dichiarata fino a che il riordinamento prescritto non venga attuato, fino a che cioè non vengano dal legislatore specificate le modalità di adattamento della struttura e delle funzioni del Tribunale supremo militare agli scopi che col riordinamento si intendono perseguire.
Resta perciò da vedere se il termine di un anno, fissato dalla citata disposizione transitoria della Costituzione per l'attuazione del prescritto riordinamento sia un termine perentorio oppure segni soltanto una norma ordinatoria ovvero acceleratoria per il legislatore.
Una questione analoga é stata decisa da questa Corte, in ordine al carattere del termine prefisso dal primo comma della stessa disposizione transitoria VI, relativa alla revisione degli organi speciali di giurisdizione, e, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957, é stato ritenuto che i termini previsti in alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento dell'attività legislativa, non hanno carattere perentorio e la loro inosservanza può soltanto determinare responsabilità di carattere politico e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati.
Questa Corte non ha che da riportarsi all'ampia motivazione data nella suddetta decisione e non ha ragione di allontanarsi da quanto allora fu deciso. Deve quindi essere dichiarata la infondatezza della seconda questione di legittimità costituzionale sopra specificata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956);
pronunciando con unica sentenza sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Giudice istruttore militare del Tribunale militare di Cagliari con ordinanza in data 21 maggio 1956 e dal Tribunale militare territoriale della stessa città con ordinanza 31 ottobre 1956 e specificate in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace
- con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare;
dichiara inoltre non fondata la questione proposta dal Giudice istruttore militare di Cagliari con ordinanza 21 maggio 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 43 e segg. dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, nonché degli artt. 387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace, relativi alla composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, con riferimento all'art. 111 della Costituzione e alla disposizione VI, secondo comma, delle norme transitorie e finali della Costituzione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 8 luglio 1957.