SENTENZA N. 115
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con l'ordinanza 4 ottobre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel procedimento penale a carico di Ghini Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias.
Ritenuto in fatto
Ghini Giovanni fu dal Pretore di Savona condannato, con decreto penale del 24 giugno 1955, alla pena di lire diecimila di ammenda quale colpevole della contravvenzione preveduta dall'art. 650 Cod. pen. in relazione all'art. 10, comma secondo, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, per avere affisso un giornale murale a copia unica senza averne dato il prescritto avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Nel giudizio di opposizione la difesa del Ghini propose la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel suddetto art. 10 della legge sulla stampa, in quanto contrastante con l'art. 21 della Costituzione; ed il Pretore, con ordinanza 4 ottobre 1956, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione.
L'ordinanza fu notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1956 e comunicata alla Presidenza delle due Camere in data 6 ottobre 1956; a cura della Presidenza di questa Corte ne fu disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel n. 37 del 9 febbraio 1957.
Si é costituita in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nelle deduzioni scritte ed orali, ha concluso che venga respinta la richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale in ordine alla norma a cui l'istanza si riferisce.
Considerato in diritto
Non sussiste il preteso contrasto tra la norma dell'art. 10 della legge sulla stampa e la norma contenuta nell'art. 21 della Costituzione. Infatti il ricordato articolo della Carta costituzionale, nel proclamare la libertà di manifestazione del pensiero, sancisce energicamente il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure. Ma le autorizzazioni o le censure a cui il divieto fa riferimento devono consistere in provvedimenti cautelari di assenso preventivo che, nei riguardi della stampa, devono riflettere il contenuto della pubblicazione, in modo che, a giudizio dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione o a dare il consenso, si dovrebbe ritenere escluso ogni pericolo che dalla diffusione dello stampato potesse derivare.
Però siffatto esame preventivo, che ferirebbe nella sua essenza la esplicazione della libertà di stampa, non é affatto richiesto dall'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; la quale, nel disciplinare i giornali murali, che della libera stampa sono notevole esplicazione, si limita a richiedere l'adempimento delle stesse condizioni richieste per i normali periodici, cioé la registrazione presso il tribunale e la indicazione di un direttore responsabile, nonché - in occasione della pubblicazione dei singoli numeri la consegna preventiva di quattro copie alla Prefettura e di una copia alla Procura della Repubblica, giusta le disposizioni relative a tutti gli stampati (legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660).
Per i giornali murali a copia unica, che possono essere in parte anche manoscritti, la consegna obbligatoria preventiva delle quattro copie é sostituita dall'avviso della pubblicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Ma come per gli stampati e per i giornali ordinari o murali l'obbligo della consegna delle copie non importa nessuna autorizzazione e nessun potere di censura da parte dell'autorità a cui le copie vengono consegnate, così pure per il giornale murale a copia unica l'avviso che sostituisce la consegna delle copie non é altro che una notizia della pubblicazione in corso, senza che l'autorità a cui la notizia deve essere data mediante l'avviso abbia alcun potere di negare o di sospendere la pubblicazione o comunque di manifestare il proprio assenso sotto forma di autorizzazione o sotto qualsiasi altra forma, salve le norme che riguardano il sequestro in caso di reato.
Nessuna incompatibilità pertanto tra quanto dispone l'art. 10 della legge sulla stampa e quanto dispone l'art. 21 della Costituzione; cosicché la proposta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata con ordinanza 4 ottobre 1956 del Pretore di Savona sulla legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 8 luglio 1957.